L’insegnante che afferra per un braccio l’alunna indisciplinata non commette reato

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Assoluzione piena per l’insegnante che afferra per un braccio l’alunna indisciplinata al fine di sottrarla all’aggressività dei suoi compagni di classe. Il fatto per i giudici della Cassazione non costituisce reato

Si sente molto spesso parlare di abuso dei mezzi di correzione da parte di insegnanti, maestri ed educatori; e non è sempre facile individuare la linea di confine tra liceità e illiceità di talune condotte.

Certamente l’uso della violenza non può mai giustificare lo scopo educativo; e ciò, sia ciò sia per il primato che l’ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, sia perché non può mai perseguirsi, una meta educativa, e lo sviluppo armonico della personalità del minore, utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice.

La vicenda

Questa volta, il caso affrontato dai giudici della Suprema Corte di Cassazione è alquanto singolare, perché riguarda il caso di una insegnante che, per sottrarre un’alunna dall’aggressività dei suoi compagni di classe ed evitare le reazioni della stessa che era solita disturbare continuamente lo svolgimento delle lezioni, l’aveva strattonata e trattenuta per un braccio con un atto di violenza (seppur minima) fisica e morale.

Secondo l’accusa si trattava di condotta integrante il reato di cui all’art. 571 c.c. “abuso dei mezzi di correzione”.

Ed invero, la Corte d’Appello di Milano aveva condiviso l’originaria ricostruzione accusatoria condannando l’insegnante a quattro mesi di reclusione.

Ma giunti in Cassazione, l’imputata è stata definitivamente assolta con formula piena perché il fatto non sussiste.

Ed invero, la stessa Corte di Appello aveva rilevato che “la minore era stata trattenuta non per costringerla a tollerare le violenze degli altri bambini ma per sottrarla alla aggressione dei compagni di scuola”. Tale ricostruzione era stata confermata anche dall’alunna  che aveva negato di essere stata percossa dall’imputata o aggredita dagli altri bambini; del pari, le altre insegnanti della scuola avevano negato di aver visto comportamenti anomali da parte della imputata.

Ciononostante, il Giudice di Appello aveva deciso di riconoscere la materialità del fatto di reato sulla base della incapacità della predetta imputata a gestire situazioni di conflitto all’interno della classe e della violazione della funzione educativa nel fatto che la minore era stata comunque afferrata per un braccio sebbene al fine, evidentemente, di sottrarla alle aggressioni degli altri bambini.

La decisione

Ma per gli Ermellini quanto affermato non è sufficiente ad integrare il reato contestato che, come è noto, richiede “ un abuso dei mezzi di correzione inteso come eccesso nell’uso di mezzi giuridicamente leciti dato che la minima attività costrittiva svolta sulla bambina per sottrarla alle possibili aggressioni dei compagni di scuola era evidentemente finalizzata a preservare la incolumità della piccola alunna mentre non rileva, nei termini della realizzazione dell’elemento materiale del reato, quella “incapacità a gestire situazioni di conflitto all’interno della classe” sulla base della quale la Corte di Appello aveva fondato il giudizio di responsabilità penale per il reato di cui all’art. 571 c.p. (da ultimo, Cass. Sez. 6 del 3/2/2016 n. 9954, che richiede comunque il ricorso, seppure minimo e orientato a scopi educativi, a forme di violenza fisica o morale).

Per tali motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

La redazione giuridica

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