L’obbligo di corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia, sebbene attenuato, permane anche in caso di separazione personale dei coniugi

Ancora un’accusa per violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 comma 1 e 2 c.p. Questa volta, l’imputato si era allontanato dalla propria casa lasciando la moglie a occuparsi dei due figli (già maggiorenni all’epoca dei fatti, ma affetti da una grave patologia che determina in loro gravi ritardi mentali) venendo meno all’obbligo di contribuire costantemente ai bisogni materiali della famiglia.
Già nel giudizio di primo grado era emerso il disagio materiale e morale subito dalla moglie per l’assenza del coniuge, che l’aveva lasciata provvedere da sola alle necessità connesse alla grave malattia dei figli priva, peraltro, di autonome fonti di reddito.

Il ricorso per Cassazione

Dopo la condanna di merito, la vicenda è stata decisa dai giudici della VI Sezione Penale della Cassazione che hanno confermato la decisione impugnata per le ragioni che seguono.
Ebbene, i giudici Ermellini hanno ritenuto che nel caso in esame, fossero integrati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di reato prevista dall’art. 570 c.p., perché negli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge rientrano anche quelli di assistenza materiale concernenti il rispetto e l’appagamento delle esigenze economicamente valutabili dell’altro coniuge (aiuto nel lavoro, nello studio, nella malattia, etc.) e la corresponsione dei mezzi economici necessari per condurre il tenore di vita della famiglia, obblighi che, pur attenuati, permangono anche in caso di separazione personale dei coniugi, i bisogni della famiglia, al cui soddisfacimento i coniugi sono tenuti a norma dell’art. 143 c.c., non si esauriscono in quelli, minimi, al di sotto dei quali verrebbero in gioco la stessa comunione di vita e la stessa sopravvivenza del gruppo, ma possono avere, nei singoli contesti familiari, un contenuto più ampio, a seconda delle specifiche situazioni di volta in volta prese in esame. (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013).
Pertanto, integra il reato anche la mancata corresponsione di quanto dovuto a titolo di mantenimento anche se la persona avente diritto alla prestazione non si trovi in stato di bisogno e, sempreché non si tratti di comportamenti omissivi contrassegnati da minimo disvalore o espressivi di mere disfunzioni dei rapporti intra-familiari (Sez. 6, n. 51488 del 24/10/2013).
Occorre, però che la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento sia dovuta alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e morale, sussistenti (sia pure in forma attenuata) anche durante la separazione, e non sia, invece, riconducibile alle precarie condizioni economiche dell’obbligato, cioè a una difficoltà di ordine economico alle cui conseguenze si sarebbe trovato esposto anche in costanza di matrimonio.

I mezzi di sussistenza

Nella stessa sentenza, i giudici della Suprema Corte hanno anche chiarito che nella nozione penalistica di “mezzi di sussistenza” sono compresi non solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l’alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana.
Nel caso in esame, i due coniugi avevano concordato, in sede di separazione consensuale, la corresponsione di 750 euro mensili a carico dell’imputato. Questi, aveva in tal modo, riconosciuto in detto importo, quanto necessario per il mantenimento della moglie.
Pertanto, il suo inadempimento, seppure non integrale, aveva determinato una “situazione di profondo disagio materiale” all’ex coniuge che, per le patologie dei propri figli non poteva svolgere alcuna attività lavorativa e reperire autonome fonti di reddito”.
Al contrario, il pagamento della sola rata mensile del mutuo non era sufficiente a compensare il mancato assolvimento dell’obbligo di corresponsione dei mezzi necessari per fronteggiare gli acquisti di prima necessità; nè la donna avrebbe potuto utilizzare le pensioni dei figli inabili, trattandosi di somme destinate ai loro bisogni e del cui utilizzo doveva rendere conto al giudice tutelare.
Per tutti questi motivi, il ricorso è stato respinto e confermata, in via definitiva, la decisione di condanna.

La redazione giuridica

 
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