Anche se consentita per ‘mera tolleranza’ la sosta della automobili non determina una trasformazione della destinazione del bene comune

L’utilizzo del cortile condominiale come parcheggio non costituisce un’innovazione vietata dalla nostra normativa. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con una sentenza dello scorso gennaio pronunciandosi sulla controversia insorta tra una donna e il proprio condominio.
La signora, proprietaria anche di un box auto condominiale, aveva agito in giudizio nei confronti del condominio, in quanto gli altri condomini erano soliti parcheggiare nel cortile condominiale, nonostante il parcheggio fosse consentito ‘per mera tolleranza’.
Tale abitudine, secondo la conduttrice, “limitava lo scopo del cortile che era quello di dare aria e luce alle palazzine” oltre a recarle un danno, “a causa dell’immissione di fumi, rumori e luci provenienti dalle vetture ivi parcheggiate” che le avrebbero peraltro, di fatto, compromesso la possibilità di cedere l’immobile in locazione a terzi.
L’uso del cortile come parcheggio, quindi, avrebbe violato l’articolo 1102 del codice civile, in tema di ‘uso della cosa comune’, nonché le norme previste dal Codice della Strada. La donna di conseguenza chiedeva l’annullamento della delibera con cui l’assemblea condominiale aveva manifestato la tolleranza del condominio al parcheggio, la previsione del divieto di sosta delle auto nel cortile in questione, oltre al risarcimento del danno a carico del condominio.
Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto di respingere le richieste avanzate ritenendole infondate. Per il Giudice, infatti, l’utilizzo del cortile condominiale come parcheggio non rappresenta un’innovazione, ai sensi dell’articolo 1120 del codice civile, in quanto tale fattispecie è prevista solamente quando “l’attività svolta determini una trasformazione della destinazione del bene comune che viene ad avere, per l’effetto, una diversa consistenza materiale ovvero una nuova funzione con compromissione della facoltà di godimento di uno o più condomini”.
Nel caso in esame, tale circostanza non ricorreva come si poteva desumere dall’assenza di assegnazione di posti auto a singoli condomini, che portava a ritenere che non fosse stato impedito ai condomini di utilizzare liberamente il cortile. Tale area, peraltro, aveva comunque mantenuto la sua funzione primaria di dare spazio e luce agli appartamenti del condominio, situazione che non esclude la possibilità di avere contemporaneamente altre funzioni compatibili con la destinazione principale, quali per l’appunto il parcheggio.

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