Una macchia d’olio aveva cagionato la caduta improvvisa di un motociclista che percorreva le vie cittadine
Ma la Cassazione ha confermato la sentenza emessa dai giudici di merito che aveva escluso la responsabilità del comune, dal momento che la macchia d’olio si era formata poco prima dell’incidente, e pertanto non vi era stato il tempo necessario a rimuoverla.
La vicenda
Aveva agito nei confronti di un comune pugliese al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza ad un incidente stradale avvenuto in una via cittadina, mentre si trovava alla guida del proprio motociclo.
In primo grado la domanda era stata rigettata, con sentenza confermata in appello.
Nella specie, il Tribunale aveva escluso la responsabilità del comune convenuto e ritenuto dimostrata la sussistenza di una ipotesi di caso fortuito, avendo accertato che la macchia d’olio presente sul manto stradale, che aveva causato l’incidente, si era appena formata e l’ente custode della strada preposto alla sua manutenzione non aveva avuto la possibilità di porvi rimedio in alcun modo.
Cosicché il cittadino danneggiato decideva di presentare ricorso ai giudici della Cassazione, affidandosi ad un unico motivo di impugnazione.
Il giudice di secondo grado avrebbe commesso un errore di valutazione in ordine all’assenza di responsabilità dell’ente locale ai sensi dell’art. 2051 c.c. in materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.
La responsabilità per danni cagionati da cose in custodia secondo la giurisprudenza
Non sono d’accordo i giudici della Cassazione, secondo i quali il ricorso era inammissibile oltre che infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi di diritto esistenti in materia e secondo i quali:
a) il criterio di imputazione della responsabilità fondato sul rapporto di custodia di cui all’art. 2051 c.c. opera in termini rigorosamente oggettivi;
b) il danneggiato ha il solo onere di provare il nesso di causa tra la cosa in custodia (a prescindere dalla sua pericolosità o dalle sue caratteristiche intrinseche) ed il danno, mentre al custode spetta l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base i principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo del fatto del terzo e della condotta incauta della vittima;
c) in particolare, il caso fortuito è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
d) le modifiche improvvise della struttura della cosa (tra cui ad es. buche, macchie d’olio ecc.) divengono, col trascorrere del tempo dall’accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere;
e) la deduzione di omissioni, violazione di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell’art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, e a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l’evento dannoso.
Il principio di diritto
Nella specie, la sentenza impugnata aveva fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «la responsabilità per i danni cagionato da cose in custodia, di cui all’art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l’amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l’evento sia stato determinato da cause estrinseche es estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d’olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta del motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore dell’ente custode (Cass. n. 6101/2013)».
Nessuna responsabilità, dunque, per il comune … e ricorso respinto!
La redazione giuridica
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