Quello del danno differenziale è un tema dibattuto tra medici legali e giuristi sia in termini di significato che di calcolo economico.

Qualcuno finanche confonde il danno differenziale INAIL col danno differenziale da preesistenza patologica, che in verità partono da concetti differenti, ma hanno la stessa logica di calcolo.

Il danno differenziale INAIL è quello legato agli infortuni sul lavoro e calcolato con le tabelle di legge del danno biologico INAIL del 2000, il maggior danno in RC è quello che si calcola effettuando la differenza tra il danno globale di un organo o apparato e quello preesistente (stato anteriore) dello stesso organo o apparato.

Come vedete gli ambiti sono diversi ma il concetto è identico, come identico è il calcolo economico di tale danno differenziale o maggior danno.

Infatti, il danno differenziale INAIL è dato dalla differenza del danno calcolato con parametri civilistici in sede di giudizio (danno non patrimoniale in tutte le sue voci: biologico, morale ed esistenziale) con quello indennizzato dall’Inail (che prevede tabelle e valore punto differenti che sono omnicomprensivi del danno patrimoniale).

Il danno differenziale in RC (auto o medica o diversa) è apparentemente più complesso e, come suddetto, attiene alla valutazione di due stati menomativi di uno stesso organo o apparato, uno preesistente e l’altro attuale a seguito di fatto illecito. In responsabilità medica la preesistenza è sostituita dal postumo atteso (previsto in termini di regolarità causale) dopo una cura chirurgica o conservativa (per tale concetto si rimanda all’articolo del 10 marzo pubblicato su queste pagine).

Se comprendere il significato del concetto può sembrare semplice, la valutazione monetaria non appare altrettanto semplice in quanto oggi la giurisprudenza di merito è contrastante.

Vi riporto quanto scritto da un avvocato come commento all’articolo del 10 marzo: “…lei accenna alla questione assai delicata sulla liquidazione di tale pregiudizio per il quale ritengo debba essere liquidato il risultato della differenza dei valori MONETARI delle due distinte invalidità (su quella preesistente e poi su quella iatrogena) e non il semplice calcolo sulla differenza delle rispettive I.P.. Vedrà che risultato è ben diverso, in quanto il valore monetario del punto di invalidità cresce più che proporzionalmente rispetto al crescere dell’invalidità permanente”.

Beh, non si può che dare ragione all’avv. Riccardo e questa ragione ha ulteriori aspetti razionali che partono da una premessa: tale maggior danno economico trova fondamento solo su menomazioni appartenenti allo stesso organo o apparato in quanto tra di loro “concorrenti” e non su diversi organi o apparati in quanto coesistenti.

Che significa?

Il concetto è chiaro e trova riscontro anche sulle tabelle di legge (vedi la differenza tra cecità monoculare e bioculare e perdita di un rene con la perdita di entrambi i reni).

Il tutto si rifà alla perdita della funzione di un organo o di un apparato organo-funzionale e la sua valutazione. Se la perdita della funzione renale vale 85% che corrisponde alla somma di 815mila € (soggetto di 40 anni), mentre la perdita di un solo rene vale 28% e corrispondente a 130mila €, come si valuterà un danno della perdita totale della funzionalità renale su un monorene?

In termini di I.P. varrà 57% di maggior danno che in termini economici (tabelle di Milano 2014) corrisponderebbe a 469mila €. Allora se valutassimo un maggior danno con tale calcolo ristoreremmo equamente il danneggiato?

Se così fosse la cifra corrispondente a 815mila € sarebbe data dalla somma di 130 mila € + la somma di 469mila €. Se facciamo questo calcolo verrebbe un totale pari a 569mila € che sono di gran lunga inferiori alla somma di 815mila €. Insomma così procedendo “ruberemmo” al danneggiato un gruzzolo di 246mila €.

Evidentemente tale ragionamento vale per menomazioni che incidono sullo stesso organo o apparato organo-funzionale. Per tutte le menomazioni c.d. “coesistenti” il ragionamento non potrebbe funzionare per un semplice motivo (che trova conferma anche nelle tabelle di legge): ogni sistema organo funzionale vale un 100%.

Quindi un individuo vale molti 100%, concetto questo che molti giudici non condividono, ma che non sanno contrastare con adeguate motivazioni.

Ammettiamo di avere un soggetto cieco totale che compie la maggior parte degli atti quotidiani della vita anche solo con un amico a 4 zampe.

Se consideriamo che la sua cecità totale vale 85%, dovremmo considerare che tale soggetto nella sua totalità vale solo il 15% e che quindi tutti i successivi danni dovrebbero parametrarsi su tale residuo di validità.

Secondo voi è concepibile che un soggetto di 40 anni cieco totale abbia un valore residuo (eventualmente risarcibile) di meno di 130 mila € (dato dalla differenza tra il valore monetario del 100% al netto del valore monetario dell’85%)?

Consideriamo invece quanto vale questo 15% per un soggetto che ha solo quello. Non vale un 100% equiparabile a quello di un soggetto sano?

Allora siete convinti che la valutazione del maggior danno va fatta secondo il criterio suddetto (tra due menomazioni concorrenti) e non secondo l’irrazionale differenziale di I.P.?

Siete convinti inoltre che ogni individuo vale molti 100%? Se no, allora seguiteci ancora che approfondiremo il concetto di “perdita di funzionalità” su cui si basa la formula del danno differenziale (Delta = (D.B.1 + D.B.2) – D.B.1, dove D.B.1 + D.B.2 indica la globale compromissione di validità psico-fisica della persona) e proporremmo anche un metodo alternativo per valutare i danni “coesistenti” su soggetti già risarciti o con preesistenze naturali.

Dr. Carmelo Galipò

Assistenza Medico Legale
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5 Commenti

  1. Mi piacerebbe vedere scritte le critiche da parte di colleghi medici legali tanto studiosi della materia. Il confronto deve essere aperto affinchè si possano confrontare le qualità cognitivo-culturali-logiche di ognuno.
    Le battute servono a poco e non costruiscono nulla. D’altro canto la medicina legale è in uno stadio di coma profondo per la qualità di molti (ma non tutti) che la rappresentano.

  2. Buongiorno, ho bisogno del suo aiuto, leggendo su internet mi sono imbattuta sul suo articolo e vorrei capire cosa si intende per maggior danno biologico.

    Ho avuto un incidente e mi è stato riconosciuto in causa un 3% di maggior danno biologico per un trauma al collo ed al ginocchio dx, dice perché in passato ho avuto già un trauma al collo.

    La mia domanda da profana è questo 3% di maggio danno mi ha penalizzata o favorita? visto che il medico che avevo contro invece mi aveva riconosciuto solo 2% per danno biologico per il solo ginocchio, senza la dizione maggior danno?

    Non so se sono stata chiara…avrei bisogno di capire.

    Grazie

  3. risarcimento danni da sangue infetto : contratto virus HCV e ottenuto solo l’ottava tabella (ingiustamente , datosi che il mio RNA era molto alto e che il supremo consiglio di sanità classifica chiunque abbia un RNA attivo subito nella settima tabella). L’HCV detiene il 51% d’invalidità , ma alla ottava tabella corrisponde un punteggio di inabilità da21 a 30 punti. Ho ottenuto anche la doppia patologia, per tre patologie autoimmuni, ipotiroidismo hascimoto, lichen Planus erosivo cavo orale, e gastrite atrofica autoimmune. Ora volendo agire per un risarcimento danni (finora ho ottenuto indennizzo e doppia patologia) vorrei sapere quale sarebbe il metodo di calcolo con le tabelle milanesi, tenendo conto che per la doppia patologia, sono dovuta arrivare ad un altro 51 (e non so ancora
    Se sia altro 51% di invaidita’) sto gia’percependo da 7 anni e 2 mesi i bimestri, con annessi arretrati e dovrei capire detraendoli se mi converrebbe o no procedere alla richiesta di risarcimento,anche perché l’ultima sentenza della cassazione del 30 dicembre 2020 ,sul danno biologico , mi ha molto scoraggiato, e vorrei capire se mi converrebbe procedere o no. Se può’ dovrebbe rispondermi a : barbarasette2011@libero.it , e se potesse anche il più’ presto possibile per scadenza termini. Se pretendo troppo mi scuso subito. Grazie comunque

    • Sono ancora Barbara, ho trovato per caso la mia richiesta, dove Vi illustravo il mio caso di HCV..con la richiesta di fornirmi una risposta, con urgenza, infatti dovrei prendere una decisione importante..Vi ho fornito il mio indirizzo email barbarasette2011@libero.it , ma non ho ricevuto ancora niente, o così pare, sareste così gentili da provare a rispondermi o eventualmente lo aveste fatto a reinviarmi la Vs. eventuale risposta? Sono l’ultima delle richieste pubblicate da Voi e vi ho scritto il 4 gennaio 2021 alle ore 21,38. Se volete potete rispondermi su azza p al 3282888250. Vi aspetto ancora grazie

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