La Corte di Cassazione ha fornito dei chiarimenti in merito alla mancata lettura della pec da parte dell’avvocato e alle possibili sanzioni

Alla luce dell’evoluzione della disciplina delle notifiche tradizionali e dell’introduzione del processo telematico, la mancata lettura della pec da parte dell’avvocato può comportare delle sanzioni.
Sulla mancata lettura della pec da parte dell’avvocato ha fornito chiarimenti l’ordinanza n. 22756/2017.
Per la Cassazione, l’avvocato deve essere in grado di ricevere e poter leggere le notifiche a mezzo PEC dotandosi degli strumenti informatici necessari.
Nel caso di specie preso in esame dai giudici, sono stati coinvolti due avvocati. L’avvocato ricorrente ha dichiarato di aver avuto difficoltà nella lettura e decodificazione di un provvedimento giunto via Pec.
La mancata lettura della pec ha quindi determinato dei ritardi processuali a lui imputabili.

La questione sollevata dal ricorrente riguardava l’imputare o meno la mancata lettura dei documenti inviati via Pec al destinatario della notifica.

Inoltre, il ricorrente ha prospettato una disparità di trattamento con le notifiche cartacee per la pienezza della conoscibilità che queste, a differenza delle telematiche, assicurerebbero.
Questo laddove si obbligasse il destinatario a dotarsi di specifici strumenti o programmi di lettura o decodifica. Infine, il ricorrente ha negato l’esistenza di qualunque normativa che imponesse al destinatario dell’atto di munirsi di un programma di lettura di file con “estensione” p7m.
Questo comporterebbe oneri particolari e non esigibili, violando apertamente gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Tuttavia, per il Collegio, le difficoltà del ricorrente non giustificano affatto il legale.
La mancata lettura della pec non è giustificabile per i giudici.

Sarebbe stato onere del destinatario della notifica, secondo i giudici, munirsi degli strumenti informatici minimi richiesti a questo pro.

Il corpus di norme su cui si basa il processo telematico ha reso possibile e pertanto legittimo e necessario dotarsi di hardware e di software ad hoc.
Questo perché l’impiego di particolari tecnologie rappresenta l’unico strumento valido per la formazione dell’atto e la sua notifica.
Ciò implica l’onere che il suo destinatario si doti degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti.
Questo fatte salve alcune circostanze, come quella di occasionali malfunzionamenti che non rendano possibile l’utilizzo di tali strumenti.
Pertanto, la Cassazione esclude qualsiasi contrarietà con gli artt. 3 e 24 Cost., poiché la normativa sulle notifiche telematiche costituisce la semplice evoluzione della disciplina delle notifiche tradizionali.
 
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