Approvato dal Governo il Decreto legislativo che istituisce presso il Ministero della Salute l’elenco nazionale di professionisti da cui saranno nominati i direttori generali delle Asl

Novità in arrivo per i medici manager. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e del Ministro della salute Beatrice Lorenzin, ha approvato ieri, in esame definitivo, un decreto legislativo che recepisce quanto previsto dall’articolo 11 della legge delega Madia in materia di dirigenza sanitaria.

Palazzo Chigi spiega che “il decreto istituisce presso il Ministero della salute un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane. L’elenco sarà stilato da una Commissione istituita presso il Ministero della salute e composta da 5 esperti che parteciperanno a titolo gratuito. Il direttore generale dovrà essere scelto all’interno di una rosa individuata da una commissione regionale tra gli iscritti all’albo nazionale in possesso di comprovati requisiti di merito. L’operato del direttore generale è sottoposto a valutazione e, in caso di gravi motivi o di una gestione che presenta un disavanzo importante, entro 30 giorni dall’avvio del procedimento, la Regione provvede alla sostituzione”.

Il provvedimento è composto da 9 articoli. L’articolo 1, relativo alla formazione dell’albo,  dispone che all’elenco si accede mediante avviso pubblico di selezione per titoli. L’elenco è aggiornato con cadenza biennale, è alimentato con procedure informatizzate ed è pubblicato sul sito internet del ministero. Viene elevata da due a quattro anni la durata della validità per gli iscritti, ferme restando la cadenza biennale della selezione, la durata biennale del mandato della commissione nazionale e la possibilità per l’iscritto di presentarsi alle successive selezioni. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto 65 anni, e siano in possesso già dei requisiti della laurea magistrale e della comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie, o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie. L’esperienza pregressa richiesta può essere stata maturata “sia nel settore pubblico o sia nel settore privato”. E’ previsto, inoltre, quale requisito d’accesso ulteriore anche l’attestato rilasciato all’esito del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla regione anche in ambito interregionale. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla Commissione a ciascun candidato è di 100 punti e possono essere inseriti nell’elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 75 punti.

L’articolo 2 stabilisce che i direttori generali sono nominati dalle regioni “esclusivamente” scegliendo fra gli iscritti all’elenco nazionale dei direttori generali. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, che “propone al Presidente della regione una terna rosa di candidati, non inferiore a tre e non superiore a cinque”. La durata dell’incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell’elenco nazionale. Trascorsi 24 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro sessanta giorni verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi. In caso di esito negativo dichiara “la decadenza immediata dall’incarico con risoluzione del relativo contratto”, mentre in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La Regione, inoltre, può risolvere il contratto dichiarando l’immediata decadenza del direttore generale ‘se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi (…), o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell’amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di trasparenza.

L’articolo 3 disciplina invece le disposizioni per il conferimento dell’incarico di direttore sanitario, direttore amministrativo e di direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, da parte del direttore generale. La commissione dovrà valutare i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell’avviso pubblico, definiti, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del decreto. L’elenco regionale sarà aggiornato con cadenza biennale, e l’incarico di direttore amministrativo, di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari non potrà avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. In caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, il direttore generale, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, risolve il contratto.

SCARICA QUI IL TESTO DEL DECRETO LEGISLATIVO

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