La lunga storia dei medici specializzandi è ancora all’attenzione della Cassazione. 

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Dopo un’infinità di giudizi instaurati e sentenze con orientamenti discordanti, di recente, si è giunti ad una giurisprudenza quasi costante nel riconoscere i diritti dei medici specializzandi, lesi dalla mancata applicazione della normativa europea. La questione ancora rimasta aperta e rimessa, nel Novembre di quest’anno, alle Sezioni Unite della Cassazione, riguarda un aspetto temporale: il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata applicazione della normativa europea ai medici specializzandi che hanno frequentato le scuole universitarie di specializzazione di medicina, prima dell’entrata in vigore del Dlgs. n. 257/91.

In sostanza, i suddetti medici, dopo aver udito il Tribunale e la Corte di Appello, al fine di ottenere il pagamento della giusta remunerazione o il risarcimento del danno per la mancata percezione della stessa, per inadempimento da parte della Stato degli obblighi Ue derivanti dalle direttive 75/362 e 82/76, non avendo ottenuto quanto chiesto, si sono rivolti alla Corte di Cassazione, resistendo, con controricorso e ricorso incidentale, a quello proposto dal Consiglio dei Ministri. La Corte (VI sez. Civile) con una ordinanza interlocutoria (n. 23652, depositata il 18 novembre 2015) ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite che deciderà sulla vicenda. Questi brevemente i fatti rilevanti:

-La Corte d’Appello di Palermo aveva accolto la richiesta dei medici, limitando però il risarcimento agli anni dal 1982/1983 al 1990/1991, in applicazione del termine di prescrizione decennale dall’entrata in vigore della legge n. 370/99, condannando controparte al versamento di circa € 7.000,00 per ciascun ricorrente;

-Il Consiglio dei Ministri, avverso il predetto riconoscimento, ha proposto impugnazione innanzi Corte di Cassazione. I medici si sono costituiti in giudizio ritenendo illegittima la limitazione temporale del risarcimento. L’interpretazione riguarda l’estensione o meno, prima dell’anno 1983, del risarcimento del danno per inadempimento del diritto UE. Con l’ordinanza interlocutoria, sopra richiamata, la Corte ha rilevato nella vicenda sopra riassunta, aspetti contraddittori;

-da un lato, lo stato italiano, dal 1 gennaio 1983, è inadempiente alle direttive UE per non aver organizzato i corsi di specializzazione in modo conforme alle stesse e, fino a tale data, l’inadempimento non sussiste in quanto non era scaduto il termine per il recepimento delle direttive; di conseguenza, il corso di specializzazione iniziato prima di tale data, non è qualificabile in violazione della direttiva comunitaria. Dunque, i medici immatricolati o iscritti ad un corso di specializzazione antecedente a tale data, in cui lo Stato non era ancora inadempiente, non possono considerarsi danneggiati dato che ad essi non andava applicata la normativa comunitaria e, quindi, in capo agli stessi non sorge alcun diritto al  risarcimento;

-dall’altro, la giurisprudenza della Sezione Lavoro non condivide questo ragionamento, perché propende per la retroattiva integralità del ristoro del danno da mancata attuazione di direttiva comunitaria e ritiene contraria al principio della supremazia del diritto comunitario, l’esclusione di ogni risarcimento del danno per i medici che avevano comunque iniziato la frequenza dei corsi di specializzazione prima del 1983. Dal predetto contrasto è sorta la necessità di rimettere la questione alla Sezioni Unite. Il risvolto, in termini economici, per le casse dello stato è rilevante, considerate le future legittime richieste risarcitorie da parte di quei medici che hanno frequentato i corsi di specializzazione prima del 1983.

Non si dimentichi che ad oggi è stata già fatta una stima di oltre i 4 miliardi di euro di risarcimenti, dovuti dallo Stato Italiano agli ex specializzandi, somma che certamente potrà solo aumentare in caso di accoglimento delle richieste ante 1983. D’altra parte, il comportamento tenuto dai vari governi non ha agevolato una soluzione transattiva con, ad esempio, un rimborso forfettario, da stabilirsi per legge, e che porrebbe fine a questo lungo e costoso contenzioso. Nel frattempo i disegni i legge sono bloccati in Parlamento.

Avv. Fabrizio Cristadoro

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