La sentenza quest’oggi in commento (Corte di Appello di Venezia – Sez. Minorenni, 24/12/2015) affronta la delicata questione del diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i propri nipoti, anche quando nella famiglia si verificano situazioni tali da alterare la normalità delle relazioni

Il Decreto legislativo 154 del 2013, in attuazione della delega parlamentare sulla filiazione , entrato in vigore il 7 febbraio 2014 contiene diverse novità sulla famiglia. In particolar modo, l’art- 317 bis c.c., dal titolo “Rapporti con gli ascendenti”, espressamente prevede che “ Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma“.

In altre parole, il nonno, paterno o materno, cui sia impedito il rapporto con il nipote, può ricorrere al giudice, al fine di ottenere l’emissione di provvedimenti idonei a soddisfare l’esigenza del minore al rapporto con i propri nonni.
La sentenza quest’oggi in commento affronta proprio la delicata questione del diritto (se così si può chiamare) dei nonni di mantenere rapporti significativi con i propri nipoti, anche quando nella famiglia si verificano situazioni tali da alterare la normalità delle relazioni.

Si tratta, in verità, di circostanze molto frequenti che scaturiscono ad esempio, quando all’interno della famiglia, viene a presentarsi una conflittualità coniugale, che, nella maggior parte dei casi ahimè, impedisce la regolare frequentazione nonni- nipoti.
Occorre sin da subito chiarire che il ruolo dei nonni nella vita dei nipoti, oltre che appartenere alla storia individuale di ognuno, è oggetto di numerosi studi psicologici e sociologici ed anche di recente di notevole attenzione per il mondo giuridico, come testimonia – peraltro – la decisione quest’oggi in commento.

Ad ogni modo, i temi su cui il legisaltore e, con esso la dottrina e la giurisprudenza si sono maggiormente soffermati, sono rispettivamente:
-l’attribuzione di un preciso rilievo giuridico alla relazione affettiva tra nonni e nipoti;
– l’individuazione degli strumenti e delle sedi processuali entro cui far valere tale situazione giuridica;
Temi che necessitano una breve ricostruzione dei più recenti sviluppi normativi in materia.

Il quadro giuridico antecedente l’ultima riforma in tema di famiglia, aveva dato luogo a notevoli incertezze ed era già in qualche modo mutato con la legge 54/2006, sull’affidamento condiviso, che, nella novella dell’art. 155 c.c., aveva inserito al comma 1, il diritto dei minori a “conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”; tale norma era peraltro applicabile, in forza dell’art. 4 della legge medesima, a tutti i giudizi relativi alla crisi familiare, e quindi anche al divorzio, alla crisi della famiglia di fatto e all’annullamento del matrimonio.

Nella vigenza della nuova normativa, la dottrina prevalente aveva continuato a ritenere che essa non fosse idonea a riconoscere un vero e proprio diritto in capo agli ascendenti perché continuava a regolare la questione esclusivamente dal punto di vista del minore, riconoscendo cioè solo a quest’ultimo, un diritto al rapporto con i nonni e non viceversa.
Qualche leggera apertura si era vista con la nota sentenza della Suprema Corte di Cassazione, n. 9606/98 che ebbe il merito di prevedere, pur in assenza di un’espressa previsione di legge, la possibilità per il giudice di regolare i rapporti tra i nonni e i minori, non potendosi lasciare privi di tutela vincoli derivanti dalla tradizione familiare (che trova a sua volta, tutela e riconoscimento nell’art. 29 Cost.)

La situazione mutò radicalmente a seguito dell’introduzione della legge di riforma della filiazione (l. 219/2012 e d.lgs. 154/2013), ove peraltro, trova espresso riconoscimento il principio poc’anzi richiamato dalle sentenza 9606/98; e più precisamente negli artt. 315 bis c.c. e 337 ter c.c.
L’art. 315 bis c.c., introdotto dall’art. 1 comma 8 della citata legge, prevede che “Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti”.

In verità, i diritti elencati dall’art. 315 bis comma 1 c.c., non replicano i doveri posti in capo ai coniugi dall’art. 147 c.c., ma sono affermati in maniera distinta ed autonoma, a prescindere dal vincolo matrimoniale.
Ad ogni modo, l’intento è stato quello di riconoscere in capo al minore, il diritto di crescere in una famiglia (nella “propria famiglia”) e mantenere altresì, rapporti significativi con i parenti.
D’altra parte, l’art. 337 ter c.c. chiarisce che “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi, e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”.

A supporto, di tutto questo, l’art. 317 bis del Codice Civile, come sostituito dall’art. 42 d.lgs. 154/2013, in esecuzione della delega prevista dall’art. 2 della l. 219/2012, aggiunge che “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma”. Ed infine, l’art. 38 disp. att. (come riformulato dall’art. 3 comma 1 l. 219/2012 e integrato successivamente dall’art. 96 comma 1 d.lgs. 154/2013) prevede che siano di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dall’art. 317 bis.

Molti dei primi commentatori del nuovo assetto normativo ritenevano che il legislatore delegato avesse espressamente riconosciuto un vero e proprio diritto in capo ai nonni.
La sistemazione della norma nell’ambito delle disposizioni in tema di filiazione in generale – affermavano – comporterebbe che tale diritto sorga al tempo della nascita del nipote e che la sua esistenza e tutela prescindano del tutto dalla presenza di una crisi tra i suoi genitori; si tratta del diritto di partecipare alla vita del nipote in modo stabile sin dalla sua nascita.

Occorre ribadire che i nonni rientrano fra i parenti entro il quarto grado che devono essere interpellati nell’ipotesi in cui vemga aperta una procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità dei loro nipoti, se hanno mantenuto rapporti significiativi con gli stessi; in caso di abbandono di minori o di una situazione di disagio degli stessi; i nonni sono, altresì, legittimati – come è stato più volte espresso dai giudici di legittimità – a richedere l’affidamento dei bambini a sé, con un ruolo di aiuto nei confronti dei genitori o un ruolo atttivo. E allo stesso tempo, sono tenuti a provvedere al mantenimento dei nipoti nell’ipotesi in cui i genitori non siano in grado di farlo.

È in questi termini che la Corte di Appello di Venezia, facendo applicazione della normativa poc’anzi richiamata, accoglie l’istanza di appello di due nonni, avverso il decreto di rigetto emesso dal Giudice di primo grado, della domanda volta ad ottenere l’instaurazione di rapporti con i propri nipoti, rilevando che siffatta domanda trova espresso riferimento nel disposto di cui all’art. 317 bis c.c., secondo cui compete agli ascendenti il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e se questo venga impedito ad essi è data facoltà di ricorrere al giudice “affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore”.

La disposizione normativa, – aggiunge la Corte – pur non attribuendo ai nonni un diritto autonomo di visita dei nipoti, nel prevedere che debbano essere assicurati tra gli stessi rapporti significativi, riconosce l’importanza che assume nella vita e formazione educativa dei minori anche la conoscenza e frequentazione dei nonni in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 11/8/2011, n. 17191), quali componenti della famiglia allargata nel cui interno essi sono collocati e della quale fanno parte; la presenza dei nonni, inoltre, assume rilevanza quale necessaria conoscenza che i minori debbano avere delle proprie origini.
In considerazione di tali esigenze e finalità e pur tenendo conto del necessario e prioritario ruolo dei genitori nell’educazione e formazione della prole, non sembra che i motivi di contrasto che separano le due famiglie possano pregiudicare totalmente dette esigenze.

Per tali motivi, concludeva il giudice dell’appello, incaricando il Servizio Sociale del Comune di Treviso di organizzare, il primo incontro tra nonni e nipoti, in ambiente idoneo e protetto e con la presenza dei genitori dei minori, nonché di uno o più operatori del servizio, al fine di permettere ai minori di acquisire la conoscenza dei nonni; e imponeva altresì, ai genitori, in caso di esito positivo dell’incontro, di tenere informati i nonni delle vicende riguardanti i propri figli.

                                                                                                                            Avv. Sabrina Caporale

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2 Commenti

  1. Questa legge non ha fatto altro che inasprire i rapporti familiari introducendo il “ricatto” del tribunale da parte di parenti invadenti e di certo non utili alla crescita equilibrata del minore. Non si possono trovare soluzioni giuridiche quando i rapporti familiari sono incrinati da fatti gravi. Se i rapporti con i nonni sono buoni, a nessuno verrebbe in mente di chiedere al giudice di imporre tempi e modalità di visita. Il problema subentra quando ci sono conflitti familiari che i bimbi non dovrebbero vivere neanche in nome di una rapporto reputato così importante e da decenni studiato come quello nonni-nipote. Non tutti i nonni sono uguali e non tutti i nonni danno serenità e amore ai loro nipoti ma spesso proprio quelli meno indicati si rivolgono al tribunale determinando scompensi nel bimbo e nelle famiglie magari solo per ripicche o contrasti passati. E’ quello che stiamo vivendo noi da ormai due anni, tenuti sotto scacco dalla paura del tribunale da dei nonni paterni ai quali nulla interessa del bimbo e del loro legame ma solo disturbare costantemente la nostra serenità. A nulla serve dimostrare la nostra disponibilità a farglielo vedere nel pieno rispetto degli impegni del bimbo e della nostra famiglia, nonostante la grossa diatriba legale e parallela a questa che ci sta consumando fegato e portafoglio. Avvocati senza scrupoli che si avvicendano e cercano di imporci giorni, modalità e orari di visita senza rispetto alcuno della nostra vita quotidiana e del nostro metodo educativo costantemente attaccato e violato. Ecco cosa succede quando la legge entra nelle famiglie, quando l’interpretazione della stessa è lasciata in mano ad avvocati che devono solo guadagnare, ecco quando, per il bene del bimbo, è importante che certe persone escano definitivamente dalla loro vita e invece un giudice potrebbe decidere l’esatto contrario e fargli sviluppare un malessere che prima o poi troverà la sua via di sfogo. Se un genitore decide che il rapporto con i nonni deve essere moderato o addirittura evitato in una società come la nostra in cui i nonni sono di grossissimo aiuto per noi che lavoriamo e non siamo supportati da servizi essenziali per la famiglia, il motivo deve essere davvero fondato. Nessuno per legge può obbligarmi a rapportarmi con persone che non meritano neanche di essere chiamati nonni. Sarà una battaglia difficile per noi grazie a questa legge.

    • ci sono anche situazioni dove i nonni hanno cresciuto il nipote in casa loro , fino ad 7 anni hanno pensato a tutto , il padre si era defilato e la madre senza lavoro , per cui non solo un tetto , dottori , scuola , sport , vestiti , vacanze , oltre chiaramente alla cosa più’ importante , l’affetto e l’amore.
      poi la madre trova un compagno , e tutto cambia , nel più’ classico dei plagi , ci odia e rifiuta di farci vedere il figlio.
      7 anni passati con i nonni e tutti gli altri parenti , non si possono cancellare dai ricordi del minore con la presunzione che si deve abituare ad una nuova vita nel giro di pochi mesi , supportato da uno psicologo che deve convincerlo ad accettare la nuova situazione familiare in poco tempo.
      noi , come e’ sempre stato , pensiamo esclusivamente all’interesse del bambino , al suo futuro , ai problemi che potranno sorgere in un ambiente familiare completamente nuovo e diverso, magari in un paese diverso.
      io credo che in questo caso il giudice debba intervenire ed ascoltare il minore e cercare di fargli frequentare i parenti tutti che era abituato , ovviamente se questa risultasse essere la sua volontà, gli tornerebbe il sorriso e si eviterebbero problemi psicologici nella sua crescita , che un domani sarebbero molto pericolosi.

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