L’Agcom ha deciso di intervenire sul tema riguardante le bollette e le relative modalità di pagamento, fornendo delle specifiche molto importanti. Ecco quali

Per mezzo di due provvedimenti emessi dall’Agcom, l’Autorità è intervenuta sulla questione relativa alle modalità di pagamento delle bollette.

In particolare, l’Agcom si è focalizzata su due casi legati alla previsione di spese correlate all’uso di determinati mezzi di pagamento e poste a carico del contraente debole cui vengono somministrati gas naturale ed elettricità.

Il tema delle modalità di pagamento delle bollette è stato al centro di due decisioni dell’Autorità garante della concorrenza, tirata in ballo da esposti trasmessi da consumatori singoli.

Iniziamo col dire che il punto in comune nei due casi chiama in causa l’articolo 62, comma 1 del Codice del consumo (Dlgs 206/2005).

Tale articolo, infatti, proibisce alle aziende di applicare ai consumatori oneri per l’utilizzo di particolari strumenti di pagamento. Così come tariffe che superino quelle sostenute dall’impresa.

Nel primo caso (decisione n. 26760), l’operatore è stato multato. Questi aveva applicato l’onere di 1 euro mensile ai consumatori che sceglievano di pagare le bollette tramite bollettino postale.

Questo quando invece il pagamento con l’addebito diretto su conto corrente era gratuito.

Ebbene, in questo caso specifico, l’istruttoria ha puntualizzato che il fornitore pretendeva la corresponsione dell’onere aggiuntivo anche nei casi in cui la clientela esercitava il diritto di recesso dal contratto di somministrazione nel corso della sua esecuzione.

E non è tutto. L’azienda ha evidenziato che la spesa ulteriore che il consumatore doveva sostenere era da giustificare come costi di collection per la stessa. Invece lo strumento dell’addebito diretto in conto corrente era considerato più sicuro, e quindi non era necessario ricorrere ad altro.

A tal proposito, l’Agcm ha irrogato una multa pari a 150mila euro, in applicazione dell’articolo 3, comma 4 del Dlgs 11/2010.

Questo articolo attua la direttiva Ue 2007/64/Ce, e stabilisce che il beneficiario del corrispettivo pecuniario non potrà applicare spese al pagatore per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento. Ciò si afferma collegandosi all’articolo 62 del Codice del consumo e, dunque, al divieto per il venditore di qualsiasi prodotto di imporre all’acquirente spese per l’uso dei differenti mezzi di corresponsione del prezzo.

Infine, il fatto che l’azienda preferisca la domiciliazione bancaria per meglio garantirsi dai rischi di insoluto non giustifica, secondo il Garante, l’applicazione di costi aggiuntivi a carico dei consumatori utilizzino le Poste per effettuare i pagamenti.

Il secondo caso è stato oggetto della decisione n. 26761 dell’Authority.

Con essa, l’Agcom dirime la vicenda di un’azienda condannata a pagare 320mila euro. Questo in quanto aveva imposto ai clienti il pagamento di due euro a bimestre per aver scelto il bollettino postale invece della domiciliazione bancaria. Per quest’ultima infatti non si applicavano costi aggiuntivi.

L’azienda, a sua discolpa, aveva affermato che il costo extra fosse a parziale copertura delle spese per morosità e per recupero del credito. Un costo peraltro introdotto nella contrattualistica con l’utenza prima dell’ingresso dell’articolo 62 del Codice di consumo. L’Agcom non però ha accolto la tesi difensiva aziendale.

L’Autorità ha quindi ristabilito il carattere generale del divieto posto dall’articolo 62 del Codice di consumo e dall’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 11/2010.

Secondo tale quadro normativo, il beneficiario del pagamento non può imporre spese al pagatore per l’uso di un determinato mezzo di adempimento.

 

 

 

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