La morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti oltre al danno parentale, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di un’effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca

L’uno e l’altro devono essere oggetto di separata considerazione come elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del principio della “onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria.

La vicenda

I ricorrenti erano gli eredi di un uomo, vittima di un attentato mafioso. In primo grado il Tribunale di Ragusa aveva condannato i convenuti in solido al risarcimento del danno non patrimoniale. Stesso esito in appello, ove la corte d’appello di Catania sebbene in parziale riforma, confermava la decisione di primo grado.

La vicenda è finita in Cassazione ed è stata decisa dalla Terza Sezione Civile, con la sentenza in commento, n. 16909/2019.

Osservavano i ricorrenti che, tanto il giudice di appello quanto il Tribunale avessero fatto riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano, aggiornate al 2014, relative al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, senza applicare le contestuali Tabelle aventi ad oggetto il danno biologico iure proprio ed omettendo quindi di riconoscere siffatta voce di danno.

Ebbene, il ricorso è stato accolto perché fondato.

L’accertamento del giudice di appello – affermano gli Ermellini – è limitato al danno non patrimoniale da perdita del legame parentale, come si desume dall’esclusivo riferimento alla relativa voce contemplata dalle Tabelle del Tribunale di Milano al fine della liquidazione del danno non patrimoniale.

Ma come già chiarito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 13 aprile 2018 n. 9196, “gli aspetti o voci di danno non patrimoniale non rientranti nell’ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come danno parentale, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente e specificamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in “degenerazioni patologiche” integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita, ovvero lo sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di un congiunto, poichè il pregiudizio di tipo esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.)”.

Ai fini dunque, della onnicomprensiva liquidazione del danno non patrimoniale, che tenga conto di tutte le sue modalità di manifestazione, deve tenersi conto non solo del danno parentale, ma anche del danno biologico vero e proprio.

Erroneamente la corte territoriale aveva limitato il giudizio di fatto al piano del danno parentale; cosicché la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, ove il giudice dovrà attenersi al richiamato principio di diritto.

La redazione giuridica

Leggi anche:

DANNO BIOLOGICO PERMANENTE: RISARCITA LA MADRE DELL’INFORTUNATO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui