La multa da postazione mobile senza i motivi specifici della mancata contestazione immediata è da considerare nulla? Ecco cosa dice la Cassazione
Una multa da postazione mobile che nel verbale non contiene i motivi specifici della mancata contestazione immediata è nulla: non bastano le ragioni utilizzate di norma per l’autovelox.
Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, VI sezione civile, nella sentenza n. 18156/2017.
Il ricorrente, dopo aver ricevuto una multa da postazione mobile per essere andato ad una velocità abbondantemente superiore al limite, contestava l’incongruenza della motivazione differita alla base della sanzione. Si tratta, in sostanza, di una fattispecie che accomuna molte sanzioni emesse con il telelaser senza contestazione su strada la cui motivazione ripercorre quella utilizzata in caso di autovelox.
E gli Ermellini gli hanno dato ragione. Il motivo?
Perché a norma dell’art. 200 del Codice della Strada per le violazioni delle norme sulla circolazione stradale la contestazione dell’infrazione deve essere immediata, ove possibile, e questa circostanza costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel caso invece la contestazione immediata non fosse possibile, precisa l’art. 201 del Codice della Strada, nel verbale devono essere indicati i motivi della mancata contestazione immediata, sui quali sarà possibile il sindacato giurisdizionale con il limite dell’insindacabilità delle modalità d’organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa.
Quindi, è nella motivazione della contestazione differita dell’infrazione all’interno del verbale di contestazione notificato che rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione.
Quali sono, in via esemplificativa, i casi in cui la contestazione immediata è impossibile? Ne cita alcuni il regolamento di attuazione del Codice della Strada: ad esempio quello in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari quando si faccia uso di apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentono l’accertamento della velocità solo durante o dopo il passaggio del veicolo.
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