In base al principio sancito dalla Cassazione, ai fini della legittimità della multa per divieto di sosta è sufficiente la visibilità di un solo tipo di segnaletica, orizzontale o verticale

Un automobilista, avendo ricevuto una multa per divieto di sosta, presentava ricorso contro il provvedimento. Il sanzionato lamentava, in particolare, la scarsa visibilità della segnaletica orizzontale, come peraltro confermato da una testimone.

Il Tribunale di Tivoli, in riforma della decisione del Giudice di Pace, gli dava ragione. Il Giudice di merito, quindi, annullava il verbale di accertamento dell’infrazione del CdS comminato dalla Polizia locale per violazione delle norme in materia di parcheggio.

La decisione faceva riferimento alla giurisprudenza di legittimità. La pronuncia n. 3660/2009 della Suprema Corte infatti, stabilisce la “necessarietà della visibile apposizione della corrispondente segnaletica specificamente prevista dalla legge”.

Approdata in Cassazione, tuttavia, la sentenza è stata completamente ribaltata. Con l’ordinanza n. 2417/2018 i Giudici di Piazza Cavour hanno derito alle argomentazioni presentate dall’Amministrazione locale.

Secondo gli Ermellini, la scarsa visibilità della segnaletica orizzontale non rappresentava, di per sé, un elemento decisivo ai fini dell’accoglimento dell’opposizione avanzata dal trasgressore.

La giurisprudenza, al riguardo, afferma che la semplice “attenuazione della visibilità dì un segnale non comporta l’automatico venir meno del relativo obbligo o divieto”.

Peraltro, la stessa testimone aveva precisato che la segnaletica di divieto di parcheggio verticale era invece visibile.

Ai fini della validità della multa per divieto di sosta, quindi, è sufficiente la visibilità di un solo tipo di segnaletica (verticale o orizzontale). Tale principio di diritto, affermato dai Giudici della Suprema Corte, vale anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica. La sanzione, pertanto, potrà essere elevata anche qualora l’altra segnaletica appaia scarsamente visibile.

Gli Ermellini, pertanto, hanno deciso di accogliere il ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata compensazione integrale delle spese, “stante l’oggettiva controvertibilità e la particolarità della fattispecie”.

 

 

Leggi anche:

PARCHEGGIO IN DOPPIA FILA, MULTA VALIDA ANCHE CON CONTRASSEGNO INVALIDI

 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui