Il giudice di pace di Firenze (sent. n. 1988/2018) ha annullato la multa per eccesso di velocità notificata a un conducente “beccato” da un autovelox posizionato su una strada urbana di scorrimento

L’autovelox sarebbe stato non “a norma”, ossia posizionato su una strada (a scorrimento) priva dei requisiti di legge: priva cioè di banchina pavimentata, per cui la multa merita di essere annullata.

Si definisce strada urbana di scorrimento la strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

La vicenda

Gli era stato notificato verbale di contravvenzione dalla Polizia Municipale perché alla guida della sua autovettura violava il limite di velocità di cui all’art. 412 comma 8 del Codice della Strada, circolando a 65 kh/h in centro abitato, superando, dunque di ben 15 km/h il limite massimo consentito.

L’accertamento era avvenuto in modalità automatica, con apparecchiatura autovelox.

Avverso il predetto verbale di contravvenzione, il conducente proponeva ricorso dinanzi alla autorità competente, eccependo innanzitutto la nullità dello stesso, in quanto effettuato con modalità automatica e senza la presenza dell’operatore di polizia, su un tratto di strada non classificabile quale strada urbana di scorrimento in quanto priva dei requisiti minimi prescritti dalla norma.

Eccepiva, inoltre, la nullità derivanti dalla mancanza di prova della perfetta funzionalità dell’apparecchiatura e delle periodiche revisioni.

Nel corso del giudizio era stato accertato che il tratto di strada sulla quale era stata installata la postazione di rilevamento, fosse privo, quanto meno di una delle caratteristiche richieste: la presenza di banchina pavimentata a destra e marciapiedi.

La banchina pavimentata, la cui ampiezza minima di un metro è stata stabilita poi dal D.M. 5.11.2011, assolve ad una funzione ben precisa, legata ad esigenze di sicurezza, fluidità e scorrevolezza della circolazione, che è principalmente quella di consentire eventuali manovre o soste di emergenza, per cui deve necessariamente avere una larghezza minima per consentire di attuare tali manovre, che diversamente assumerebbero carattere di elevata pericolosità, proprio perché attuate su strade di scorrimento. Le stesse considerazioni possono essere fatte per quanto attiene alla presenza del marciapiede, la cui larghezza dovrebbe consentire un passaggio dei pedoni agevole ed in condizioni di totale sicurezza.

Nel caso in esame, il viale su cui viaggiava il conducente era senza dubbio privo di banchina pavimentata e di adeguato marciapiede, come chiaramente evincibile dagli atti. Ma le carenze rispetto alle caratteristiche strutturali individuate dall’art. 2, comma 3, lett. D, del C.d.S. non erano solo queste.

Doveva anche aggiungersi la mancata semaforizzazione di intersezioni a raso.

Ebbene la stessa via oggetto di contestazione conteneva una intersezione a raso e dunque rientrante tra quelle richiamate nella norma.

Se dunque è vero che, ai fini della classificazione di strada urbana di scorrimento, le caratteristiche elencate nella norma citata sono da reputarsi tipiche ed integranti della fattispecie, ne deriva la necessità della loro concomitante sussistenza.

Per tali ragioni, il Giudice di Pace di Firenze ha accolto il ricorso del conducente multato e ha annullato il provvedimento impugnato.

 

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