La Cassazione ha fornito chiarimenti circa la multa per eccesso di velocità e alla sua legittimità in caso di superamento minimo del limite

È legittima una multa per eccesso di velocità se il limite è stato superato di poco o inavvertitamente?
Stando a quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24054 del 12 ottobre 2017, sembrerebbe proprio di sì.
Per i giudici, il superamento del limite di velocità determina una presunzione di colpa del trasgressore, che non può essere superata ritenendo che il limite sia stato superato solo di poco. La multa per eccesso di velocità è, dunque, legittima anche in questo caso.
Nella vicenda presa in esame dalla Cassazione, il Tribunale di Torino aveva confermato la sentenza con cui il Giudice di Pace della stessa città aveva convalidato una multa comminata ad una società.
La multa per eccesso di velocità aveva violato l’art. 142 del Codice della Strada.

Secondo il Tribunale, nel caso di specie, doveva ritenersi provata la colpa della società, nonostante la velocità rilevata dall’autovelox fosse di poco superiore rispetto al limite previsto.

Il tutto tenendo conto anche del limite di tolleranza di 5 km orari, previsto per legge.
Questo perché per il Tribunale, “oltre la tolleranza prevista per legge non potevano essere riconosciute altre tolleranze”.
Inoltre, il superamento del limite di velocità in questione era stato “senza dubbio percepibile dal conducente”. Oltre a questo, non era stato “riconducibile ad un gesto involontario nel premere il pedale sull’acceleratore, potendo il superamento del limite della velocità essere percepito, anche sensorialmente”.
La società, ritenendo ingiusta la decisione, ha deciso di rivolgersi alla Cassazione.
Questo poiché, a suo avviso, “il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che lo scarto di velocità sanzionato per quanto minimo fosse percepibile sensorialmente”, non avendo lo stesso chiarito “in base a quali elementi potesse essere precipito un minimo scarto di velocità”.
Inoltre non era stato nemmeno evidenziato “quale prova avrebbe dovuto fornire il ricorrente per dimostrare di essere esente da colpa”.
Lo stesso ricorrente aveva già dimostrato “la misura minima dello scarto di velocità” e l’assenza di danni alla circolazione.
La Corte ha però rigettato il ricorso ritenendolo infondato.
Per i giudici, infatti, il Tribunale aveva accertato il superamento del limite di velocità e aveva adeguatamente ritenuto che tale superamento fosse stato “senza dubbio percepibile dal conducente e, comunque, non riconducibile ad un gesto involontario, nel premere il pedale dell’acceleratore, potendo il superamento del limite della velocità essere percepito, anche, sensorialmente”.

Oltre a questo, per la Cassazione “il superamento del limite di velocità determina ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 3 (…), una presunzione di colpa del trasgressore”.

Tale presunzione “non può essere superata con il ritenere che il superamento di velocità era minimo e, comunque, non aveva provocato danni alla circolazione”.
Ciò in quanto tale presunzione di colpa non è “graduata” dalla legge ma è “collegata al superamento della velocità, quale che sia”.
Pertanto, la Cassazione ha stabilito di rigettare il ricorso e confermare la sentenza.
 
 
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1 commento

  1. Il Comune di Campagnano Romano ha trovato il modo facile di fare cassa collocando autovelox in un tratto di strada in discesa ma in piena campagna con un limite di velocità facilmente e fatalmente oserei dire superabile. Certi limiti di velocità posti in tratti di strada senza il minimo rischio per le persone e le cose fanno soltanto girare le scatole! Mentre allo sconcio dello stato del fondo stradale di tutte le arterie nazionali non c’è limite! Ad ogni viaggio gli scossoni mi rompono la colonna vertebrale e all’arrivo mi sento mezzo stremato e furioso. Fare turismo non è più un piacere ma una tortura e uno strazio.

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