Sono nulle le multe contestate con rilevazione elettronica della velocità se la cartellonistica che segnala la postazione è imbrattata, inducendo in errore l’automobilista

Con la sentenza n. 857 depositata il 28 marzo 2018, il Giudice di Pace di Fermo, avv. Giuseppe Fedeli, si è pronunciato in tema di legittimità delle multe contestate mediante postazioni controllo elettronico della velocità.

I fatti

Al ricorrente erano state contestate tre infrazioni  all’art. 142, comma 7, del codice della strada, per aver superato i limiti di velocità, aumentate in quanto commesse in orario notturno. Le infrazioni erano state rilevate a mezzo di un misuratore di velocità istantanea a postazione fissa (modello Celeritas Evo 1506).

Il cartello che segnalava la postazione risultava imbrattato di vernice e dallo stesso risultava cancellata la parola “media”.

La preventiva segnalazione delle postazioni di controllo elettronico della velocità

Il codice della strada (cfr. art. 142, comma 6-bis c.s.) stabilisce che le postazioni di controllo elettronico della velocità, ossia tutor, autovelox e telelaser devono essere preventivamente segnalate con cartelli ben visibili o dispositivi di segnalazione luminosi, in base in quanto stabilito nel regolamento di esecuzione dello stesso codice della strada.

Il Giudice di Pace di Fermo, nel caso de quo, è chiamato a valutare l’adeguatezza e l’idoneità della cartellonistica stradale che presegnala l’apparecchiatura di controllo elettronico della velocità media.

Ebbene, l’autovelox è uno strumento di misurazione puntuale, vale a dire in un unico punto vario.

Il tutor, invece, oltre alla funzione di autovelox, esegue la misurazione in due frangenti diversi, ossia alla c.d. “porta di entrata” e alla c.d. “porta di uscita”, rilevando anche la velocità media del mezzo in un tratto di strada compreso tra le due stazioni rilevamento

L’uso di segnali diversi rispetto a quelli indicati nel regolamento esecuzione del c.d.s.

Nel caso de quo nello “switch” da tutor a autovelox si è mantenuto il medesimo segnale stradale di  “controllo elettronico velocità” cancellando la parola successiva “media”, così imbrattando il cartello stradale di vernice, in spregio all’art. 38 del c.d.s. e all’art. 77, comma 5, del regolamento di esecuzione che vieta l’uso di segnali diversi rispetto a quelli previsti nel regolamento stesso.

Sul punto è intervenuta di recente la Suprema Corte con l’ordinanza n. 23566 del 23.10.2017 per la quale “gli autovelox fissi devono essere segnalati adeguatamente da cartelli leggibili, aventi dimensione, posizione colore e caratteri appropriati” (conf. Cass., n. 15899 del 2016).

Inoltre, l’art. 15 del c.d.s., al primo comma, lett. b), vieta di imbrattare su tutte le strade e loro pertinenze la segnaletica stradale.

Ma qual’è la linea guida in questo caso?

E’ rinvenibile, come è stato messo in evidenza anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., n. 5997/14) nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., così come è stato sottolineato anche dalla c.d. Circolare Maroni del Ministero dell’Interno n. 10307 del 14.8.2009, che conferma la circostanza che le apparecchiature di rilevamento della velocità devono appunto essere usate con la “massima trasparenza”.

Nel caso in esame ci troviamo in presenza di segnaletica stradale verticale di controllo elettronico della velocità su cui è cancellata con la vernice la parola “media”, inducendo in errore chi percorre la strada che crede di trovarsi dinanzi ad un autovelox.

L’errore incolpevole sul fatto

Il Giudice di Pace di Fermo, pertanto, legittimando la condotta del ricorrente, si allinea all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di sanzioni amministrative, l’errore incolpevole sul fatto (…) rileva in presenza di un elemento positivo, estraneo all’autore (…) che sia idoneo ad ingenerare nell’agente  l’incolpevole opinione di liceità del suo agire (…)” (cfr. Cass., n. 1151 del 1999; Cass., n. 15195 del 2008; Cass., n. 10366 del 2010).

Da ultimo il giudice osserva che nonostante il nuovo sistema di controllo della velocità sia divenuto operativo, per la provincia di Ascoli Piceno, il 10 agosto 2017 (le infrazioni sono state commesse il 29.10 2017, 2.11.2017 e 4.11.2017 ed il relativo verbale è stato notificato il 14.12.2017), l’ordinanza di installazione della segnaletica stradale è stata pubblicata dalla Provincia solo il 27 novembre 2017 e solo nel gennaio 2018 è intervenuto il decreto del Presidente della Provincia ad aggiornare la convenzione con la provincia di Ascoli Piceno, che consente la svolgimento del nuovo sistema di controllo della velocità istantanea appaltato ad una ditta privata.

Sulla base delle su esposte argomentazioni, il Giudice di Pace di Fermo ha quindi annullato il verbale notificato al ricorrente il 14.12.2017.

Avv. Maria Teresa De Luca  

 

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