In caso di multe non pagate per violazione del codice della strada è legittima l’emissione della cartella esattoriale nei confronti del trasgressore per un importo comprensivo della maggiorazione prevista dalla legge

Una maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo nel pagamento della sanzione amministrativa comminata per violazione del codice della strada. E’ quanto prevede l’articolo 27 della Legge n. 689/1981 in caso di multe non pagate. La norma specifica che i termini decorrono dal momento in cui la sanzione diventa esigibile e fino a quando il ruolo è trasmesso all’esattore.

In caso di mancato pagamento, quindi, è legittima l’iscrizione al ruolo e l’emissione della relativa cartella esattoriale per un importo che includa la sanzione aggiuntiva. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con l’ordinanza n. 17901/2018.

Gli Ermellini si sono pronunciati sul contenzioso tra il Comune di Padova e un automobilista a cui era stata verbalizzata una multa.

L’uomo si era opposto alla cartella esattoriale e la sua istanza era stata accolta sia dal Giudice di prime cure che dal Tribunale in sede di appello.

Il Comune aveva quindi impugnato davanti alla Suprema Corte le decisioni prese in sede di merito lamentando violazione e erronea applicazione dell’art. 203, C.d.s. Il Tribunale, in particolare, avrebbe erroneamente ritenuto che tale disposizione si riferisce esclusivamente alla formazione del titolo esecutivo e alla determinazione della sanzione principale per cui procedere alla riscossione. A detta dell’Ente ricorrente, invece, la corretta interpretazione di tale norma non autorizzerebbe a ritenere inapplicabile la maggiorazione semestrale.

La Cassazione ha effettivamente ritenuto di accogliere le argomentazioni proposte ritenendole fondate. La Suprema Corte si è espressa in tal senso tenendo conto della recente giurisprudenza di legittimità. I Giudici del Palazzaccio, inoltre, hanno richiamato l’ordinanza n. 308/1999 della Corte Costituzionale. La maggiorazione per ritardo a carico dell’autore dell’illecito amministrativo – precisa infatti la Consulta – non ha funzione risarcitoria o corrispettiva. Essa va considerata come una sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale.

 

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