E’ necessario che la domanda di assegnazione della casa familiare sia proposta in sede di giudizio di divorzio anche da parte di chi risulti già assegnatario della stessa, altrimenti gli sarà negata, non potendo il giudice provvedervi officiosamente

In caso di figli maggiorenni l’istanza di assegnazione della casa familiare deve essere espressamente formulata in giudizio dalla parte interessata, pena la perdita di tale diritto.

La vicenda

All’esito del giudizio di separazione tra due coniugi, il Tribunale aveva assegnato la casa familiare alla moglie e al figlio con lei convivente e, all’epoca, già maggiorenne, disponendo altresì in favore di quest’ultimo un assegno di mantenimento a carico del padre.
Con la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio la donna risultava già beneficiaria della casa familiare; perciò, ritenne di non essere obbligata a reiterare la richiesta nel successivo giudizio di divorzio.
Ed infatti in primo grado la causa di divorzio si concludeva con l’affermazione delle medesime statuizioni già pronunciate dal giudice della separazione; ma in appello, la corte territoriale, revocava all’ex moglie e al figlio l’assegnazione della casa familiare, posto che al riguardo non era stata formulata alcuna specifica istanza; ed anzi la decisione del giudice di prime cure era stata assunta extra petita.
In effetti, i giudici della corte di merito, avevano rilevato che nel giudizio per il divorzio degli ex coniugi, se da una parte era stata presentata espressa domanda di revoca dell’assegnazione della casa familiare in favore della moglie e del figlio, dall’altra parte non vi era stata alcuna richiesta di conferma della corrispondente statuizione assunta nel giudizio di separazione.
Ebbene, giunti in Cassazione su ricorso formulato dall’ex moglie, la decisione della corte d’appello è stata definitivamente confermata.
Correttamente, la corte territoriale, aveva rilevato il vizio di extrapetizione. Tuttavia, siffatta valutazione non escludeva – a detta degli Ermellini – la necessità di esaminare in concreto la funzione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, così come voluto dal legislatore e dalla giurisprudenza, in correlazione alla peculiare condizione giuridica del figlio maggiorenne non ancora autosufficiente.

La legge sull’assegnazione della casa familiare

L’art. 6, comma 6 della L. n. 898/1970 stabilisce il criterio in base al quale il giudice deve provvedere all’assegnazione della casa coniugale.
La norma contiene una disciplina analoga a quella prevista nell’art. 337 sexies c.c. La giurisprudenza di legittimità, ha poi, integrato il parametro legislativo ancorando il godimento della casa familiare esclusivamente al regime di affidamento e collocamento dei figli minori.
Per quelli maggiorenni non autosufficienti, è necessaria la prosecuzione della coabitazione del genitore assegnatario del predetto immobile.
Ma nessuna delle due norme contiene indicazioni utili in relazione alla necessità che la situazione sull’assegnazione della casa familiare debba essere fondata sulla formulazione di una domanda, in ossequio al principio dispositivo, o possa essere adottata anche officiosamente in funzione del rilievo pubblicistico dei diritti in gioco.
La traduzione letterale delle norme e l’elaborazione giurisprudenziale postulano soltanto l’indisponibilità e l’irrinunciabilità del diritto al godimento della casa familiare in capo al genitore affidatario in relazione ai figli minori.
Ne consegue che il giudice, ove sia identificabile un immobile destinato al nucleo familiare e si ponga, concretamente, la questione dell’assegnazione, in funzione dell’interesse dei minori è tenuto a sollevare officiosamente la questione relativa al provvedimento da adottare.

L’assegnazione della casa familiare in caso di figli maggiorenni

Con riguardo invece, ai figli maggiorenni, l’art. 337 septies c.c. prevede che il giudice possa disporre, valutate le circostanze, in favore di questi ultimi, qualora siano non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico.
Ma tale diritto è condizionato alla proposizione di una domanda, da parte di uno dei genitori verso l’altro, o in via concorrente, del figlio stesso, in quanto con il raggiungimento della maggiore età, l’obbligo di mantenimento dei figli non costituisce più un effetto automatico conseguente al vincolo di genitorialità, ma risulta condizionato all’accertamento della peculiare condizione di non indipendenza economica dello stesso, accompagnato dall’intento di impegnarsi al raggiungimento di un preciso obiettivo professionale, ben potendo, in caso contrario, tale condizione essere fatta valere in giudizio dal genitore che si oppone al versamento dell’assegno.

L’esigenza di preservare la continuità dell’habitat domestico

Parimenti, il collegamento tra affidamento, contributo al mantenimento e assegnazione della casa familiare è attenuato con il raggiungimento della maggiore età. L’esigenza di preservare la continuità dell’habitat domestico in funzione dell’equilibrato sviluppo psico-fisico del minore perde di centralità con il raggiungimento della maggiore età, per lasciare spazio alle esigenze concrete di vita del figlio che non abbia ancora completato il proprio percorso di autonomia economico-patrimoniale.
«In questo contesto – chiariscono i giudici della Suprema Corte – non può prescindersi dalla formulazione delle domande relative al mantenimento e all’assegnazione della casa familiare, sia perché fondate su presupposti fattuali parzialmente diversi da quelli relativi ai figli minori, sia perché l’obbligo di contribuzione e quello relativo al sacrificio nel godimento dell’abitazione sono condizionati dall’accertamento della situazione di non indipendente economica del figlio maggiorenne, dal giudizio prognostico sui suoi progetti lavorativi e professionali ed, infine, anche dalla verifica della coabitazione con uno dei genitori».
In altre parole, è necessario che la domanda di assegnazione della casa familiare venga proposta in sede di giudizio di divorzio anche da parte di chi risulti già assegnatario della stessa come da statuizioni assunte in sede separativa, non potendo il giudice provvedervi officiosamente proprio in ragione della diversa connotazione giuridica che caratterizza il figlio maggiorenne, soprattutto in termini di autodeterminazione individuale rispetto al minore.
Per tali motivi la richiesta della madre e del suo figlio è stata definitivamente rigettata.

La redazione giuridica

 
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