Gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità per la verifica dell’esistenza del nesso eziologico nei casi di malpractice medica

In tema di responsabilità medica, l’esistenza di un nesso eziologico tra la condotta dei sanitari e l’evento dannoso rappresenta condizione imprescindibile per l’attribuzione dell’illecito.

La causalità si distingue in materiale o giuridica. La causalità materiale, indicando il collegamento tra la condotta del danneggiante e l’evento dannoso, ricostruisce il fatto ai fini della imputazione della responsabilità. Essa, pertanto, risponde all’interrogativo circa l’autore del danno. La causalità giuridica, invece, identifica il collegamento tra il fatto dannoso e le sue conseguenze, determinando l’ammontare del danno cagionato.

Per l’accertamento della causalità giuridica, in base alla dottrina e alla giurisprudenza, occorre far riferimento alla causalità adeguata. In base a tale criterio sono risarcibili i danni immediati e diretti in quanto siano la “normale conseguenza dell’evento lesivo secondo l’id quod plerunque accidit o secondo la comune esperienza”.

La prospettiva cambia, invece, nel caso di illecito omissivo da parte del sanitario. In tal caso il magistrato è chiamato ad accertare che l’azione omessa dal sanitario rappresenti la causa prossima da sola sufficiente a produrre il danno interrompendo il nesso eziologico fra questo e le eventuali altre cause antecedenti declassate a mere occasioni.

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte, in relazione all’accertamento del nesso di causalità, per individuare le regole da applicare alle varie fattispecie esaminate. A partire dalla distinzione tra causalità civile e causalità penale. Nel primo caso, in ordine all’esistenza del nesso eziologico, è richiesto un livello di prova inferiore basato sul principio “della preponderanza dell’evidenza” o del “più probabile che non”. In sede penale, invece, occorre “la certezza oltre ogni ragionevole dubbio” .

Per una approfondita disamina di quanto dispone la giurisprudenza di legittimità in relazione ai diversi parametri astrattamente disponibili per la verifica del nesso di causalità si invita a leggere l’articolo “Preponderanza della evidenza nella responsabilità medica” dell’Avv. Antonio Arseni

 

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