A fronte della nota spese presentata dall’avvocato, il cliente aveva prodotto due preavvisi di fattura. Entrambi gli elementi sono stati considerati determinanti nella definizione del compenso spettante al professionista

I giudici della Cassazione hanno confermato la sentenza della corte d’appello di Torino, chiamata a pronunciarsi nell’ambito di un giudizio di responsabilità civile.

La vicenda

Con sentenza della Corte d’Appello di Milano, in totale riforma della decisione di primo grado, veniva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato nei confronti di una propria cliente per compensi professionali relativi ad un giudizio di secondo grado, in tema di risarcimento danni per colpa professionale.
Avverso siffatta decisione il legale presentava ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge per aver la corte territoriale fondato la propria decisione sul fatto che l’avvenuta presentazione di una nota spese in quel giudizio, avesse precluso la liquidazione di maggiori compensi, senza considerare che la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace – a detta del ricorrente –  a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente.
In altre parole, la corte d’appello con una sentenza -giudicata dagli Ermellini, conforme ai principi di diritto, aveva affermato il principio secondo il quale con il decreto ingiuntivo l’avvocato può pretendere dal cliente un compenso che non superi il preavviso di fattura inviata e la nota spese presentato in corso di causa.
Tali elementi sono entrambi decisivi ai fini della liquidazione del compenso in favore del professionista. Pertanto – concludono i giudici della Suprema Corte -, il richiamo alla nota spese (peraltro di importo ben maggiore rispetto alla fattura pro forma valorizzata in sentenza) è stato fatto dalla Corte territoriale anche per ancorare il massimo della pretese liquidabile; e in tal senso si spiega il passaggio della sentenza impugnata ove si legge “a fronte di tali elementi di valutazione, è da ritenere che il professionista non potesse dunque pretendere, così come ha fatto con la proposta di azione monitoria, la corresponsione di compensi per importi superiori, quanto meno a quelli di cui alla nota spese depositata davanti alla Corte d’appello”.

La redazione giuridica

 
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