Una sentenza del Giudice di Pace di Alessandria conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato sul termine per la notifica della multa.

Ricevendo la notifica dopo 90 giorni dall’infrazione la nostra multa sarà legittima o no? A tale quesito ha risposto con una recente sentenza, la n.140 del 2018, il Giudice di Pace di Alessandria fornendo chiarimenti importanti.

Nel caso di specie, la Polizia stradale aveva elevato un verbale di contestazione per eccesso di velocità sull’autostrada A26 a un automobilista inviandone notifica dopo 90 giorni dalla presunta infrazione.

Essa era stata rilevata con il metodo della visualizzazione e controllo postumi dei fotogrammi dei dispositivi elettronici di rilevazione della velocità.

Ebbene, il verbale di contestazione della violazione dell’art. 142 comma 9° del C.d.S. è stato addirittura notificato dopo altrettanti due mesi dalla presunta constatazione dell’illecito amministrativo rilevato. Il tutto, concludendo l’iter di conoscenza giuridica da parte del destinatario dopo i canonici 90 giorni previsti dalla legge come termine massimo di notifica del verbale di infrazione ad un presunto trasgressore.

Si presume dunque che l’agente accertatore abbia seguito il vetusto indirizzo giurisprudenziale secondo cui i 90 giorni decorrerebbero dal giorno dell’accertamento da parte dell’organo a ciò deputato.

Ovvero, il dies a quo comincerebbe a decorrere dal momento della concreta redazione del rapporto di infrazione al C.d.S. firmato dal verbalizzante.

Ma non è così, come ricorda il Giudice di Pace di Alessandria. Ciò in quanto va privilegiato il dato normativo nella sua concezione più fedele alla tutela dei diritti del cittadino, pertanto applicando l’interpretazione più favorevole al presunto reo.

I 90 giorni per la notifica di un verbale di contravvenzione decorrono dalla verificazione del fatto storico contestato. E ciò a nulla rilevando quando abbiano materialmente percepito la violazione gli agenti di polizia a ciò deputati.

Un principio ribadito dal Giudice di Pace di Alessandria, con la sentenza in commento con cui ha sottolineato il principio giuridico in merito al termine previsto dall’art. 201 C.d.S..

Nella sentenza, si richiama quanto precisato a riguardo dal TAR Lombardia, sez. III, 1 marzo – 7 giugno 2017, n. 1267. In tale pronuncia, si afferma che “ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni allo stesso Codice, elevati dalla Polizia Locale mediante autovelox, decorre dal giorno della commessa infrazione e non dalla lettura della foto da parte dell’agente della Polizia municipale”.

Sul punto si è espressa anche la Cassazione. Essa ha statuito che il termine per la notifica decorre dal giorno dell’effettivo accertamento, così come recita il testo normativo.

Tuttavia, si ricordi che per “accertamento” si intende il giorno della commessa infrazione (Cass. ord. n. 7066/18 del 21.03.2018).

Ancora, si ricorda che nella nota n. 0016968 del 7.11.2014 dello stesso Ministero dell’Interno si afferma che “dalla lettura complessiva del primo comma dell’art. 201 C.d.S. emerge che il dies a quo per la decorrenza del termine in questione, di regola, “non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.

 

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