In vigore dal 1° luglio la normativa che stabilisce per tutti i datori di lavoro il pagamento delle spettanze attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

Con le nuove norme sugli stipendi, in vigore dal 1° luglio, gli italiani hanno detto addio agli stipendi in contanti.

È infatti in vigore la nuova normativa che stabilisce per tutti i datori di lavoro il pagamento delle spettanze attraverso mezzi di pagamento tracciabili.

Fanno eccezione solo i rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione e quelli riguardanti servizi familiari e domestici, come ad esempio, colf e badanti.

La decisione è figlia della legge di bilancio che ha stabilito quanto segue.

“I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.

Ebbene, il principio di questa norma è semplice e vuole contrastare il fenomeno delle finte buste paga.

Rendendo tracciabili tutti i pagamenti, le nuove norme sugli stipendi consentiranno di evitare le irregolarità.

D’ora in avanti, dunque, occorrerà sempre che le retribuzioni vengano corrisposte tramite un bonifico.

O, in alternativa, con strumenti di pagamento elettronico o con pagamenti in contanti presso uno sportello bancario.

Non è tutto.

Sarà anche possibile il pagamento tramite un assegno consegnato direttamente al lavoratore.

Per chi non rispetta però tali norme, le sanzioni amministrative saranno piuttosto salate: dai 1.000 ai 5.000 euro.

Il divieto di corrispondere lo stipendio in contanti si intenderà violato anche quando il bonifico del datore viene revocato o l’assegno annullato.

Tuttavia, il datore di lavoro sanzionato, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione ha la facoltà di presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (art. 16 del d.lgs. n.124/2004).

O, in alternativa, inviare degli scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto ai sensi dell’art. 18 legge n. 689/1981.

 

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