La gravidanza e il parto, nonché la paternità o la maternità in presenza di figli minori, costituiscono distinte cause di possibile esonero dall’obbligo di formazione continua dei genitori avvocati

Novità importanti per quel che riguarda gli obblighi formativi degli avvocati. Per il Consiglio Nazionale Forense è infatti possibile l’esenzione dall’obbligo di formazione per adempiere ai doveri genitoriali.

Questo però è valido solo ed esclusivamente in presenza di specifica e tempestiva richiesta dell’interessato,

Secondo il CNF, infatti, la gravidanza e il parto, nonché l’adempimento di doveri collegati alla paternità o maternità in presenza di figli minori costituiscono distinte cause di possibile esonero dagli obblighi formativi dei genitori avvocati.

A stabilirlo è una sentenza del 25 maggio 2018, la n. 58.

La vicenda

Il CNF si è prinunciato sul ricorso di un avvocato, padre di un bambino di sei anni, a cui era stata inflitta la sanzione disciplinare dell’avvertimento per non aver adempiuto agli obblighi formativi nel triennio 2011-2013.

Ebbene, il legale, dopo aver ricevuto dal COA la contestazione dell’infrazione disciplinare aveva comunicato al Consiglio che il mancato raggiungimento dei crediti formativi era dovuto al “costante aumento del lavoro da coniugarsi con il ruolo di padre divorziato di un bimbo di 6 anni”.

Non solo. Aveva aggiunto di essere stato molto impegnato con il lavoro, ma proponeva di raggiungere i crediti mancanti entro fine anno.

Nonostante ciò, il COA ha ritenuto che la richiesta di ulteriore proroga non fosse accettabile. E questo “per obiettiva infondatezza”.

Da lì è giunta la condanna dell’avvocato per l’illecito disciplinare ascrittogli.

Il Consiglio Nazionale Forense ritiene che la decisione del COA meriti conferma. Ciò nonostante le doglianze del ricorrente e posta la circostanza dell’inadempimento non sanato nel termine concesso.

Nello specifico, i giudici affermano quanto segue.

Lo stesso art. 15 del Regolamento della formazione prevede la possibilità di esenzione proprio in relazione all’adempimento di doveri collegati alla paternità e alla maternità.

L’esenzione, tuttavia, deve essere specificamente richiesta dall’interessato prima. Solo così si può permettere un preventivo controllo sulla legittimità della domanda.

Nel caso di specie, ciò non è avvenuto, mettendo il Consiglio dell’Ordine di fronte a un fatto compiuto.

Un comportamento che, secondo il CNF, ha autonoma rilevanza sotto il profilo disciplinare.

Pertanto, la violazione dell’articolo 6 del Regolamento per la formazione continua c’è stata ed è sanzionabile.

 

 

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