Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare proposta da alcuni genitori contro l’ordinanza del Sindaco sull’inottemperanza agli obblighi vaccinali

Il TAR per l’Emilia Romagna ha rigettato l’istanza cautelare proposta da alcuni cittadini contro l’ordinanza emessa dal Comune di Rimini sull’inottemperanza agli obblighi vaccinali. Il provvedimento firmato dal Sindaco Andrea Gnassi (nella foto) prevede sanzioni da 25 a 500 euro (in via breve 50 euro),  per ogni giorno in cui i genitori continueranno a portare all’asilo nido o alla scuola dell’infanzia i figli non vaccinati.
Inoltre dispone “il divieto di accesso ai servizi educativi e alle scuole per l’infanzia comunali, privati e statali dei minori i cui genitori non abbiano presentato la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie per legge”.
Il Tribunale Amministrativo ha evidenziato come “nella comparazione dei contrapposti interessi, risulta manifestatamente prevalente la tutela del fondamentale interesse pubblico alla salvaguardia della salute rispetto all’interesse privato fatto valere in giudizio”.

 “Una sentenza importante, non solo per Rimini – commenta l’amministrazione comunale – perché afferma chiaramente come la tutela della salute venga prima di ogni altra cosa. Un risultato che, crediamo e speriamo, possa finalmente dare certezze al Paese intero”.

“Non commento le sentenze – afferma su Facebook l’Assessore alla Sanità dell’Emilia Romagna Sergio Venturi -. Dico solo che si conferma ancora una volta la correttezza dell’impianto che sta alla base della nostra legge sull’obbligatorietà dei vaccini. La tutela della salute, specialmente dei più piccoli, è stata l’unica ragione che ci ha spinto a scrivere una legge, basata rigorosamente su evidenze scientifiche, che è stata presa ad esempio dall’intero Paese.
“Il TAR – conclude Venturi – ha stabilito che il Comune di Rimini ha agito in modo corretto, secondo quanto previsto dalla legge, e quindi sono davvero soddisfatto che le scelte fatte dal Sindaco Gnassi siano state riconosciute legittime in sede di giudizio”.
 
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