I controlli sull’ obbligo formativo Ecm partiranno dal 2019. Entro dicembre possibile spostare i crediti maturati nel 2017 a recupero del triennio 2014-2016

“L’aggiornamento rimane un preciso dovere di ogni professionista ed è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro organizzi o meno corsi di aggiornamento”. E’ quanto riporta una comunicazione della FNOMCeO a firma del Presidente, Filippo Anelli, inviata ai presidenti di Ordine e CAO. Nella nota si invitano le organizzazioni territoriali a sollecitare gli iscritti all’adempimento dell’ obbligo formativo ECM.

La Federazione ricorda come l’aggiornamento costituisca, per medici ed odontoiatri, un requisito indispensabile per svolgere attività professionale. Lo è tanto per i dipendenti che per i libero professionisti, che svolgano la loro attività per conto di aziende ospedaliere, università, unità sanitarie locali o strutture sanitarie private. Lo stabilisce l’art. 16-quater del dlgs n. 502/1992.

Il Codice di Deontologia Medica, inoltre, recita che ”il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua”.

In tal modo assolve agli obblighi formativi mentre l’Ordine ha il compito di certificare agli iscritti i crediti acquisiti e valutare eventuali inadempienze.

L’accordo sulla formazione continua sancito nel 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni prevede che gli “Ordini e le rispettive Federazioni nazionali vigilino sull’assolvimento dell’obbligo formativo dei loro iscritti ed emanino, ove previsti dalla normativa vigente, i provvedimenti di competenza in caso di mancato assolvimento di tale obbligo”.

Per quanto riguarda i controlli, il presidente Anelli sottolinea, però, che la verifica per il triennio 2014-2016 non potrà avvenire prima del 31 dicembre 2018. Entro tale termine, infatti, i professionisti avranno la possibilità – tramite il COGEAPS – di spostare a recupero del triennio i crediti maturati nell’anno solare 2017. Per l’attuale triennio 2017-2019 invece sarà possibile verificare l’assolvimento dell’obbligo non prima del 31 dicembre 2019, salvo eventuali proroghe stabilite dalla Commissione nazionale della Formazione continua.

 

Leggi anche:

TECNICHE DI AUTODIFESA, LA GESTIONE DELLA VIOLENZA DIVENTA MATERIA ECM

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui