Una sentenza della Cassazione ha stabilito cosa succede al dipendente in caso di offese al datore di lavoro
Per il dipendente che rivolge offese al datore di lavoro diventa legittimo il licenziamento.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 24260 del 29 novembre 2016, sostenendo che il lavoratore che si rende autore di offese al datore di lavoro infanga pubblicamente il decoro dell’impresa.
Quando infatti l’esercizio del diritto di critica da parte del lavoratore si traduce in una condotta lesiva del decoro dell’impresa, questo costituisce violazione del dovere di cui all’art. 2105 c.c. e viene ritenuto un comportamento idoneo a ledere definitivamente il rapporto di fiducia che sta alla base del rapporto di lavoro.
Nel caso preso in esame dalla Cassazione, la Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso presentando da un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento disciplinare che aveva subito per aver “pronunciato frasi lesive della reputazione e del decoro del datore di lavoro” nel corso di una riunione sindacale.
Secondo l’ex dipendente, in particolare, il licenziamento era da considerarsi illegittimo poiché non era stato affisso il codice disciplinare in azienda e non era, inoltre, stato rispettato il principio di proporzionalità rispetto al fatto contestato.
Il lavoratore si è quindi rivolto alla Corte di Cassazione ritenendo ingiusta la sentenza e sperando in un suo annullamento.
Secondo la Cassazione, però, la Corte d’appello aveva correttamente rigettato il ricorso proposto dal lavoratore, essendo stata “accertata la veridicità della condotta addebitata in sede disciplinare (e cioè che le frasi riportate nella lettera di contestazione, costituenti gravi accuse, anche di fatti penalmente rilevanti, erano state effettivamente pronunciate dal M. e di fronte ad una numerosa platea composta da circa duecento persone)”.
La Corte d’appello ha perciò ritenuto di dover rigettare il ricorso del lavoratore, osservando “come fosse incontroverso che il lavoratore aveva effettivamente pronunciato, davanti ad una numerosa platea, le frasi oggetto di addebito disciplinare e come le stesse, costituendo accuse di reati e di violazione delle convenzioni che regolano l’attribuzione dei finanziamenti all’Ente, travalicassero l’esercizio del diritto di critica, integrando espressioni diffamatorie, gravemente lesive dell’onore e del decoro dell’ente, e dando luogo ad una violazione del dovere di cui all’art. 2105 c.c. tale da ledere in modo irrimediabile il rapporto di fiducia che lega le parti del rapporto di lavoro”.
Sulla scorta di queste considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato integralmente la sentenza di secondo grado e condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali.
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