L’art. 598 c.p. concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria, non punibili nella misura in cui riguardino, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia 

La vicenda

Con sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Napoli era stato condannato alla multa di 1000 euro per il reato di diffamazione, un avvocato iscritto al foro della stessa sede.
Il difensore patrocinava un condominio già amministrato dalla persona offesa nella causa civile intentata contro quest’ultimo contro il predetto stabile.
Le espressioni reputate diffamatorie («ha effettuato raggiri nei confronti del condominio, dolose alterazioni del bilancio, pretese non solo pretestuose ma anche sfacciate ») erano contenute nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale redatta nell’interesse del condominio. L’azione era stata promossa al fine di contestare la pretesa della controparte a vedersi riconosciuti una somma a titolo di compenso e di restituzione di anticipazioni e, ottenere da quest’ultimo il risarcimento per una paventata mala gestio, quale amministratore del predetto stabile.

Le offese contenute in scritti difensivi

L’art. 598 c.p. concerne le offese contenute in scritti presentati o discorsi pronunciati dalle parti o dai loro difensori in procedimenti innanzi all’autorità giudiziaria amministrativa, non punibili nella misura in cui le espressioni offensive riguardino, in modo diretto ed immediato, l’oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale nel sostenere la tesi prospettata o comunque nell’ottica dell’accoglimento della domanda proposta, quand’anche esse non siano necessarie e riguardino passaggi non decisivi dell’argomentazione .
Deve essere esclusa, invece, la necessità che le offese abbiano anche un contenuto minimo di verità o che la stessa sia in qualche modo deducibile dal contesto, in quanto l’interesse tutelato è la libertà di difesa nella sua correlazione logica con la causa a prescindere dalla fondatezza dell’argomentazione.
Ebbene la sentenza di condanna aveva escluso l’applicabilità dell’art. 598 c.p. assumendo non esservi pertinenza tra le argomentazioni adoperate nell’atto difensivo e l’oggetto della causa, paventando l’inopportunità delle stesse quanto al comportamento della persona offeso nello svolgimento del suo mandato professionale.
Ed invero, a detta dei giudici della Cassazione – tale assunto non era condivisibile dal momento che le espressioni contenute nella comparsa di risposta erano pertinenti e funzionali allo scopo cui tendevano, vale a dire quello di contestare la pretesa della controparte ad ottenere una somma dal condominio e di ottenere a sua volta, il pagamento per presunta mala gestio del primo, di una somma a titolo di risarcimento del danno.
Per tali motivi, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato ai sensi dell’art. 598 c.p.

La redazione giuridica

 
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