L’attenuante speciale prevista in materia di omicidio stradale ammette anche il concorso di cause esterne alla condotta incriminata, non costituite da altre condotte umane, quali l’attraversamento di animali selvatici

Un caso di giustizia “ballerina” o forse semplicemente garantista (grazie alla previsione dei tre gradi di giudizio) in materia di omicidio stradale.

Il primo grado di giudizio a carico di un automobilista accusato di omicidio colposo cagionato con violazione delle norme sulla circolazione stradale ai danni di un motociclista, si era concluso con una sentenza di assoluzione.

In secondo grado, i giudici della Corte d’Appello di Torino, avevano riformato la sentenza, stravolgendone l’esito e condannando l’imputato alla pena di legge per il reato ascritto, oltre alle sanzioni accessorie e agli oneri civili.

Il caso

L’imputato, alla guida della sua autovettura, in ora serale ma visibilità dichiarata sufficiente, percorreva una strada extraurbana nel bel mezzo di campi agricoli non delimitati da protezioni e con segnaletica per la presenza di possibili animali in attraversamento e con una sola corsia per ciascun senso di marcia.

Ad un tratto – per l’improvviso attraversamento di animali sulla strada – deviava la traiettoria della sua autovettura, spostandosi a sinistra, invadendo in questo modo l’opposta corsia di marcia.

L’impatto fu inevitabile. Il conducente del motociclo che veniva di fronte perdeva il controllo del proprio mezzo, finendo per impattare con la parte frontale del veicolo. Indi le lesioni gravi e la morte.

La Corte d’Appello del capoluogo piemontese ha ribaltato la sentenza assolutoria, posto che la condotta del conducente l’autovettura, era stata posta in essere, certamente, in violazione delle regole cautelari in materia di circolazione stradale e pertanto, censurabile.

Egli avrebbe ben potuto evitare l’impatto se solo avesse avuto un comportamento adeguato e rispettoso degli artt. 141, 143 e 146 CdS; ossia, se avesse mantenuto una velocità inferiore a quella effettivamente tenuta (circa 50 km/h) e ritenuta inadeguata allo stato dei luoghi, alle caratteristiche della strada e alla presenza di animali selvatici segnalata da apposita cartellonistica; ed inoltre non invadendo l’opposta corsia di marcia come invece fece.

Gli stessi giudici hanno inoltre, escluso l’esimente dello stato di necessità – già riconosciutogli in primo grado.

Il ricorso per Cassazione

Assoluzione e poi condanna. Queste sono le premesse con cui si apre il giudizio dinanzi ai giudici di Piazza Cavour, affidato a ben nove motivi di impugnazione.

Dopo averne rigettato i primi otto e aver (parzialmente) riconosciuto la responsabilità colposa per violazione delle norme del codice della strada dell’imputato, la Cassazione, procedeva con l’esame dell’ultimo motivo, quello decisivo.

Si trattava della richiesta di riconoscimento dell’attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis c.p., ossia l’affermazione che l’evento non fosse stato esclusiva conseguenza dell’azione od omissione del colpevole.

Tale ipotesi, ricordano i giudici supremi, ricorre “certamente (ma non esclusivamente), nel caso in cui sia accertato il cd “concorso di colpa” tra il presunto responsabile e altro utente della strada, ad esempio – ma non necessariamente – la stessa vittima”.

“È noto che la norma non evoca alcuna percentuale di colpa né in capo al colpevole, né in capo ad altri, con la conseguenza che anche una minima percentuale di colpa altrui può valere a integrare la circostanza attenuante. E già sotto questo aspetto il ricorso coglie nel segno, in quanto lo spostamento sulla opposta corsia di marcia della vittima avrebbe anch’essa costituita una violazione del codice della strada”.

Ma non è tutto. “Sempre analizzando il contenuto dell’art. 589-bis comma 7 c.p. anche il concorso di cause esterne alla condotta non costituite da altre condotte umane può integrare l’attenuante in questione (ad esempio, la dottrina vi ha fatto rientrare l’ipotesi d condizioni metereologiche avverse che possono contribuire a cagionare l’evento al di fuori delle già esistenti categorie del caso fortuito e della forza maggiore)”.

E certo che l’attraversamento della strada da parte di animali selvatici, ben potrebbe considerarsi come fattore idoneo ad interagire nel corso degli eventi sul piano della sequenza causale.

Sono queste le ragioni che hanno condotto la Cassazione a rimettere la sentenza ai giudici del merito perché la riformulassero in considerazione dell’attenuante speciale.

 

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