Il Governo pone la fiducia sul ddl che introduce il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali – ECCO TUTTE LE NOVITÀ

Alla sua quinta lettura, dopo una “navetta” di un anno tra Camera e Senato, con il voto di fiducia posto dal Governo, è stato approvato il ddl che introduce nel nostro codice il reato di omicidio stradale e di lesioni personali.

“Un atto di civiltà nei confronti dei 220 mila italiani che ogni anno vedono la loro vita stravolta da lesioni gravi e gravissime a seguito di incidenti, e delle loro famiglie, insieme a quelle degli oltre 3 mila morti sulle strade” come ha dichiarato il senatore Giuseppe Lumia del Pd in aula.

Ma quali sono le novità introdotte? Vediamole nel dettaglio.

OMICIDIO STRADALE

Le nuove misure prevedono che l’omicidio stradale diventi un reato a sé stante, graduato su tre varianti:

  • rimane la pena già prevista oggi (da 2 a 7 anni) nell’ipotesi base (morte causata violando il codice della strada).
  • Da 8 a 12 anni è la pena per chi uccide una persona guidando in stato di ebbrezza grave, con un tasso alcolemico oltre 1,5 grammi per litro, o sotto effetto di droghe
  • Da 5 a 10 anni di reclusione, invece, se il tasso alcolemico del guidatore omicida supera 0,8 g/l oppure se l’incidente sia stato causato da condotte di particolare pericolosità (eccesso di velocità, guida contromano, infrazioni ai semafori, sorpassi e inversioni a rischio).
  • La pena può aumentare se il numero di morti sale: in quel caso il colpevole rischia fino a 18 anni di carcere

LESIONI STRADALI

Anche in questo caso, si registra nel nuovo testo l’aumento delle pene per chi guida se ubriaco o drogato:

  • da 3 a 5 anni per lesioni gravi
  • da 4 a 7 per quelle gravissime.

Se il guidatore ha un tasso alcolemico fino a 0,8 g/l o se l’incidente è causato da manovre pericolose la reclusione prevista va

  • Da un anno e 6 mesi a 3 anni per lesioni gravi
  • da 2 a 4 anni per le gravissime.

CONDUCENTI MEZZI PESANTI

La pena più grave in caso di omicidio stradale (e di lesioni) è intesa anche per i camionisti e agli autisti di autobus anche in presenza di un tasso alcolemico sopra gli 0,8 g/l.

FUGA DEL CONDUCENTE

In caso di fuga del conducente, la pena viene aumentata da un terzo a due terzi, e, comunque, non potrà essere inferiore a 5 anni per l’omicidio e a 3 anni per le lesioni. Aggravanti ulteriore sono previste se vi è la morte o lesioni di più persone oppure se si è alla guida senza patente o senza assicurazione.

Diminuita fino alla metà, invece, la pena avvenuta quando l’incidente è anche per colpa della vittima.

REVOCA DELLA PATENTE

Revoca automatica della patente in caso di condanna o patteggiamento (anche con la condizionale) per omicidio o lesioni stradali.

Una nuova patente sarà conseguibile solo dopo 15 anni (omicidio) o 5 anni (lesioni). Il termine cresce nelle ipotesi più gravi: e quindi, in caso di fuga del conducente, la nuova patente potrà essere conseguita dopo almeno 30 anni dalla revoca.

RADDOPPIO DELLA PRESCRIZIONE 

Il reato di omicidio stradale prevede un raddoppio dei termini di prescrizione, oltre che l’arresto obbligatorio in flagranza di reato nel caso più grave (quello cioè di una bevuta `pesante´ e droga). L’arresto è è facoltativo negli altri casi; il pm, potrà chiedere per una sola volta di prorogare le indagini preliminari.

PERIZIE COATTIVE

Il prelievo coatto di campioni biologici per la determinazione del dna può essere ordinato anche d’ufficio da parte del Giudice. Può disporlo anche il pm in casi urgenti e se un ritardo può pregiudicare le indagini.

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