Confermata la responsabilità di un professionista per omissione dei contributi Inps dovuti dall’azienda per i giorni di assenza dal lavoro non retribuita dei dipendenti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29846/2018, si è pronunciata sul ricorso presentato da un commercialista nell’ambito di un contenzioso insorto a seguito di una procedura di fallimento. I Giudici del merito avevano sancito la responsabilità del professionista, in misura pari al 50%, per aver deliberatamente deciso, insieme al manager dell’azienda assistita, l’ omissione dei contributi Inps dovuti.

In particolare il consulente non avrebbe dovuto considerare la volontà del cliente di non pagare i contributi dei lavoratori dipendenti per i giorni di assenza dal lavoro non retribuita. La Corte territoriale aveva quindi ritenuto che il commercialista non avesse tenuto fede al suo dovere di diligenza professionale. Questo imponeva il rispetto della normativa cogente il settore rientrante nella sfera di sua competenza.

Nel ricorrere per cassazione, l’imputato lamentava, tra l’altro, l’omesso esame di un fatto decisivo per il Giudizio. In particolare, a suo avviso, l’inadempimento del contratto professionale era dipeso dalla società committente. Tale condotta sarebbe stata idonea, di per sé, a interrompere il nesso causale sussistente tra l’errore del professionista e il pregiudizio conseguente patito dalla società cliente.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto tale motivo del ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, considerando corrette le valutazioni del Giudice a quo.

Secondo gli Ermellini, il professionista non avrebbe dovuto rifiutare la volontà illecita della società cliente di conteggiare i contributi previdenziali secondo criteri contrari alla legge. Accettando tale proposta, invece, avrebbe posto in essere un atto di inadempimento all’incarico conferitogli, assumendone ogni collegata responsabilità risarcitoria.

Per la Suprema Corte, le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il professionista, infatti, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Di conseguenza, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità di svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza di media attenzione e preparazione in relazione alla prestazione resa, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente.

 

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