È obbligo del datore di lavoro fornire e lavare le tute degli operatori ecologici; ciò al fine di prevenire, l’insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio di estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico

La previsione dell’art. 43, commi 3 e 4, D.L.gs n. 626/1994 secondo cui “3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall’art. 42 e dal decreto di cui all’art. 45, comma 2”; 4. Il datore di lavoro: -A) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura l’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (….)” non può essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei DPI; ma deve essere intesa quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei DPI e di manutenzione dei medesimi.

Parimenti non è rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici dispositivi nell’ambito del documento di valutazione dei rischi atteso che l’obbligo posto dall’art. 4, comma 5 del D.Lgs n. 626 del 1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro.

La vicenda

La Corte d’appello di Cagliari, in accoglimento dell’impugnazione proposta dal datore di lavoro, aveva respinto la domanda di un operatore ecologico, di condanna della parte datoriale al risarcimento dei danni da inadempimento dell’obbligo di lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

La corte di merito, nonostante l’accertamento della esistenza di rischi, specie di natura infettiva per la salute dei lavoratori impegnati nell’attività di raccolta dei rifiuti, legati al possibile contatto con sostanze nocive, tossiche o corrosive, aveva escluso la qualificazione degli indumenti forniti dalla società come DPI sul rilievo che gli stessi non possedessero una specifica funzionalità protettiva desumibile da caratteristiche tecniche dettate per la loro realizzazione e commercializzazione, e ciò nonostante non risultassero adottati altri strumenti in grado di fronteggiare il rischio pacificamente accertato, cosicché le tute rappresentavano per gli operatori ecologici l’unico schermo di protezione in concreto, utilizzabile contro il possibile contatto con sostanze nocive per la salute.

Con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, già in passato la Suprema Corte di Cassazione ha affermato l’obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti di lavoro, sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione di tali indumenti come dispositivi di protezione individuale.

I precedenti giurisprudenziali

È stato in particolare precisato che “l’idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori (…) deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l’intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. La finalità è quella di prevenire l’insorgenza e il diffondersi di infezioni. Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell’obbligo previsto dalle citate disposizioni”.

Con la sentenza n. 18674 del 2015, la Corte di Cassazione ha qualificato come DPI, gli indumenti usati da una lavoratrice addetta alla pulizia delle carrozze dei treni, attività comportante la raccolta di rifiuti, lo svuotamento dei cestini e portacenere e l’inevitabile contatto con sostanze nocive o patogene, come la polvere, la sporcizia, residui organici e, in tale occasione, sostenendo che “per i lavori di pulizia di ambienti, treni ecc., la semplice tuta di cotone deve considerarsi un (seppur minimo ) mezzo o dispositivo di protezione individuale, e non solo strumento identificativo dell’azienda per cui si lavora, e come tale essa deve essere fornita dal datore di lavoro e tenuta in stato idoneo”.  Nella stessa pronuncia la Cassazione ha ritenuto che l’inclusione dei citati indumenti tra i DPI, in ragione della funzione protettiva svolta, deve prescindere dalla loro qualificazione o meno in tal senso a parte delle fonti contrattuali collettive e, del documento di valutazione dei rischi”.

Tale orientamento è stato confermato anche dai giudici della Sezione Lavoro (n. 16749/2019), con riferimento alla vicenda in esame.

In definitiva, il ricorso dell’operatore ecologico è stato accolto alla luce del seguente principio di diritto: “costituisce specifico obbligo datoriale quello di porre in esser tutte le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici l’insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio di estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico”.

La redazione giuridica

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