Ai fini della deducibilità, i costi relativi alle operazioni soggettivamente inesistenti non devono essere in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità

In tema di imposte sui redditi, in base alla normativa vigente, l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi alle sole operazioni soggettivamente inesistenti. Ciò anche qualora sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni. Il tutto purché si tratti di costi che, a norma del Testo Unico delle imposte sui redditi, non siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26395/2018 pronunciandosi sul contenzioso tra l’Agenzia delle Entrate e una impresa. Nei confronti di quest’ultima l’Ente aveva emesso avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2005 ai fini Ires, Irap ed Iva. Erano infatti emersi, tra l’altro, costi di consulenze fatte da un professionista ma fatturate da una società terza. Le fatture riguardavano, nello specifico, la vendita di apparecchiature medicali presso strutture sanitarie pubbliche situate in territorio straniero. Prestazioni che richiedevano un’assistenza qualificata in loco.

La vicenda era passata per il giudizio della Commissione tributaria provinciale e di quella regionale.

Quest’ultima aveva accolto l’appello delle Entrate, motivando che i costi fatturati dall’azienda terza non possedevano i requisiti previsti dal Testo Unico delle Imposte dirette. Inoltre, per quanto concerneva l’IVA e i costi scaturenti da operazioni soggettivamente inesistenti, la contribuente non aveva apportato elementi utili a superare le presunzioni dell’Agenzia.

Il caso è quindi approdato davanti ai Giudici di Piazza Cavour, che hanno ritenuto di accogliere le eccezioni poste dalla contribuente. La Cassazione, con riferimento alle fatture emesse dalla società terza, ha ritenuto che fosse evidente ‘la rilevanza dei costi’. La ricorrente si era infatti necessariamente avvalsa di tale impresa per operare sul territorio straniero.

 

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1 commento

  1. Ottimo richiamo giurisprudenziale, che si innesta su un filone segnato, negli ultimi due anni, da diverse importanti sentenze. Ad esempio:
    Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza n. 21308 del 29/08/2018: “sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, che siano o meno inserite in una “frode carosello”, per il solo fatto che sono stati sostenuti; che, pertanto, va ribadito il principio secondo cui devono tenersi distinti gli effetti della condotta del contribuente in relazione alla disciplina dell’IVA, ed a quella delle imposte dirette”;
    Corte di Cassazione, Sentenza n. 24117 del 13/10/2017: “l’acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti anche nell’ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità”.
    Peraltro ultimamente, almeno nei fori in cui operiamo maggiormente, abbiamo notato alcune prese di posizione conformi a tale principio sin dalla formulazione degli avvisi di accertamento. Infatti, abbiamo riscontrato che in diversi casi, nel caso in cui l’Ufficio contesti l’inesistenza soggettiva, lo stesso formula rilievi solo ai fini IVA e non più ai fini delle II.DD. Peraltro, sotto tale profilo, dovrebbe, sulla base di parte della giurisprudenza della Cassazione (Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20298 depositata il 31 luglio 2018: “in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare sia l’alterità soggettiva dell’imputazione delle operazioni, sia che il cessionario sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che la cessione si inseriva in un’evasione Iva) offrire prova della consapevolezza.
    Ad ogni modo, ottima citazione.
    I miei personali migliori saluti
    Avv. Federico Pau

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