511.404,79 euro, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di lite, la somma richiesta, a titolo di risarcimento danni, dal paziente costretto a vivere per otto anni, con tre clips metalliche “dimenticate” nell’addome a seguito di un intervento chirurgico

La vicenda

Una radiografia aveva confermato l’esistenza di oggetti metallici all’altezza della III vertebra lombare. Nel 2006 fu sottoposto ad intervento per la rimozione dell’ultima delle tre clips.
Si trattava di graffette al titanio, aperte in regione pelvica che gli provocavano costanti dolori.
Dopo un periodo di discreto benessere post operatorio, in cui l’attore poté riprendere la propria attività lavorativa, a partire dalla fine di luglio 2007, ricomparvero forti sensazioni dolorose.
A detta del paziente esse erano senz’altro riconducili alla presenza, per ben otto anni, di quei corpi estranei nel proprio addome.
Nonostante le molteplici cure e le diverse indagini da parte di medici specialisti i dolori, dal 2007, non erano più cessati, con progressiva compromissione della capacità di svolgere la propria attività lavorativa di artigiano muratore, intrapresa nel 1982, e poi abbandonata per ragioni di salute nel 2006.

Di qui il ricorso dinanzi al Tribunale di Monza al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni psico-fisici conseguenti a tale evento.

Quanto all’insorgenza dei danni di natura psichica, l’adito tribunale ha ritenuto non sufficientemente assolto da parte del ricorrente, l’onere della prova, su di lui incombente, relativo alla sussistenza di un nesso di causalità fra le sue attuali condizioni di minorata salute e la pregressa presenza di clips aperte. Oltre al dato temporale, che aveva avuto un peso certamente significativo, il CTU aveva fornito ulteriori indicazioni nel senso dell’assenza di prova che la sintomatologia dolorosa lamentata, fosse causalmente correlata alla passata presenza delle clips: tra queste vi era senz’altro il fatto che le sedi ove il paziente avvertiva il dolore non coincidevano con le sedi di dislocazione delle clips né con sedi da cui il dolore avrebbe potuto irradiarsi per il tramite di irritazione nervosa.

E’ stata, invece, riconosciuta la lesione di natura fisica.

A tal proposito, il Tribunale di Monza ha riconosciuto il danno permanente di natura biologica valutato complessivamente (nella sua componente prettamente fisica e in quella psichica) nella misura del 5% e liquidato, utilizzando come Tabella di riferimento, quella elaborata dall’Osservatorio Civile presso il Tribunale di Milano del 2018.
Per tale operazione sono stati utilizzati i seguenti criteri: età del danneggiato alla data del sinistro, la percentuale di invalidità permanente, per un complessivo danno risarcibile di 7.529,00 euro aumentato del 50% (per un totale di Euro 11.294,00).
Per il giudice adito, la personalizzazione del danno nella misura massima del 50% era certamente congrua considerate le seguenti circostanze: il dolore percepito dall’attore era stato assimilato a coliche renali o lesioni vertebrali, notoriamente patologie molto dolorose, o all’esistenza di una neoplasia (il cui sospetto è indubbiamente preoccupante per il paziente), ovvero ad una patologia di tipo androgino (con riflessi anche sulla vita sessuale).
D’altra parte lo stesso CTU aveva descritto l’iter seguito dal paziente dopo il primo intervento del 1998, come un “calvario”; per cui l’aver attuato la personalizzazione nella misura massima risultava la scelta più congrua.

Sul danno biologico di natura temporanea

Il giudice di primo grado ha anche riconosciuto la sussistenza di un danno da invalidità temporanea per tutto il periodo di permanenza delle clips nel corpo del paziente, sin dall’operazione chirurgica eseguita nel 1998, alla rimozione dell’ultima clips intervenuta nel 2006, per un totale di 2871 giorni.
A questo titolo è stata liquidata la somma di Euro 34.452.
«Che tale quantificazione sia del tutto inusuale, il Tribunale ne è ben consapevole» – così si legge in sentenza.
«Nondimeno, ha aggiunto l’adito giudice – la stessa appare l’unica soluzione che consenta di risarcire realmente il danno verificatosi in questo caso, altrettanto inusuale, nel lungo periodo in cui il paziente abbia sofferto per ben otto anni, la presenza di corpi estranei appuntiti “in migrazione” in varie sedi di organi interni – nonostante si sia rivolto a plurimi specialisti anche della stessa struttura convenuta e si sia sottoposto a plurime indagini diagnostiche ed abbia in modo coerente ricercato una soluzione al dolore sentito nell’area addominale. In altri termini, per otto anni le sue condizioni fisiche non si sono stabilizzate, né potevano stabilizzarsi, perché erano dovute non ad una malattia bensì alla presenza di corpi estranei; sarebbe perciò, paradossale addebitare al ricorrente il fatto che il danno di natura temporanea si sia protratto per una durata abnorme, quando ha fatto il possibile per limitarla”.
Non appare giustificato non riconoscergli l’esistenza di una sofferenza fisica perdurante per otto anni, in nome di una “prassi liquidatoria” non codificata».
«Paradossale e non aderente alla fattispecie concreta in quanto è proprio l’abnorme protrarsi di una situazione di dolore che ha poi causato il danno permanente di natura psichica constato dal CTU. In altri termini, se la struttura convenuta avesse riscontrato la presenza delle Clips entro pochi mesi dalla loro presenza e le avesse rimosse, è verosimile che il ricorrente ormai sarebbe pienamente guarito ed avrebbe dimenticato tutta la vicenda».

L’insegnamento delle sentenze di San Martino

A tal proposito, le Sezioni Unite della Cassazione nelle note sentenze cd. di San Martino, hanno proprio richiamato i giudici di merito alla necessità di risarcire tutto il danno e non effettuare duplicazioni, quindi alla necessità di aderire strettamente alla fattispecie concreta.
Riconoscere un lungo periodo di inabilità temporanea è certamente un criterio inusuale di liquidazione ma il Tribunale di Monza ha ritenuto che esso fosse l’unico criterio possibile, realmente aderente alle circostanze concrete del caso in esame, decisamente fuori dal comune.
E’ stato anche liquidato il danno da temporanea diminuita integrità fisica, quantificato nella misura di 120 euro al giorno, nonché il non lieve disagio psicologico derivato dalla mancata diagnosi e dalla continua variazione di prospettive e cure mediche per quasi dieci anni.
In definitiva, il paziente ha ottenuto un risarcimento del danno di natura non patrimoniale (biologico permanente, cd. personalizzazione, biologico temporaneo) pari ad euro 48.915,50.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 
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