E’ corretta la qualificazione giuridica della condotta riferita all’imputato costituita nella palpazione del gluteo destro dopo un avvicinamento del viso ed un tentativo di un bacio sulla bocca, non riuscito per la reazione della vittima, nel delitto di violenza sessuale

La vicenda

Condannato alla pena di due anni di reclusione e al risarcimento del danno liquidato equitativamente in 12.500 Euro, per il reato di violenza sessuale in danno della minorenne ultraquattordicenne nell’aprile 2009.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, l’imputato, un operatore scolastico, aveva dato un pizzicotto sulla guancia sinistra della persona offesa, dell’età di quindici anni, le aveva afferrato il braccio sinistro, le aveva chiesto con insistenza di dargli un bacio, quindi, stringendola con forza, aveva tentato di darle un bacio sulla bocca ed, infine, le aveva palpato il gluteo destro con la mano aperta ridendo e dicendole: «ci vediamo presto».
Ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza della Corte di merito, l’avvocato difensore del predetto imputato denunciandone la nullità per violazione di legge, nonché vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato di violenza sessuale e l’attendibilità della persona offesa.
Ma per i giudici della Cassazione la corte di merito aveva correttamente ricostruito il fatto contestato con motivazione logica e immune da vizi.
Quanto invece, alle dichiarazioni della persona offesa, esse dovevano ritenersi attendibili perché circostanziate, precise, non motivate da ragioni di astio o rancore, posto che la stessa non conosceva neppure il nome dell’imputato, né men che meno era affetta da disturbi della personalità.
Peraltro, il racconto della ragazza era stato confermato da un amico, da una maestra, dalla dirigente scolastica, dai compagni della minore, i quali, nell’immediatezza erano stati informati di quanto accaduto.
Decisive, in particolar modo, erano state le dichiarazioni della dirigente scolastica e quella di altri testimoni chiave.
Le conclusioni della sentenza impugnata sono state, dunque, ritenute immuni da vizi, anche in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie del delitto di violenza sessuale e non anche, secondo quanto dedotto dalla difesa, in quello di molestia, ingiuria, o, al più di tentativo di violenza privata, o tentativo di violenza sessuale.

La violenza sessuale secondo la giurisprudenza di legittimità

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in linea generale, per la consumazione del reato di violenza sessuale è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica.
In applicazione di siffatto principio, in passato la Terza Sezione Penale (Sez. 3, n. 4674 del 22/10/2014) ha ritenuto la fattispecie consumata, e non quella tentata, in relazione alla condotta dell’imputato consistita nel leccamento di una guancia dovuto ad un bacio non riuscito ed al contemporaneo toccamento delle parti intime di una ragazza minorenne.
Costituisce, inoltre, principio assolutamente consolidato quello secondo cui integra il reato di violenza sessuale e non quello di molestia sessuale (art. 660 cod. pen.) la condotta consistente nel toccamento non casuale dei glutei, ancorché sopra i vestiti, essendo configurabile la contravvenzione solo in presenza di espressioni verbali a sfondo sessuale o di atti di corteggiamento invasivo ed insistito diversi dall’abuso sessuale.
Per tali motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La redazione giuridica

 
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