Per il TAR Piemonte, applicare oneri differenziati sugli abbonamenti annuali per i parcheggi dei residenti risponde a legittime istanze di equità sostanziale

Il TAR Piemonte si è recentemente pronunciato sul ricorso presentato da due cittadini contro l’incremento dell’abbonamento annuale per i parcheggi nella sottozona di residenza. Questi avevano impugnato la delibera del Consiglio comunale di Torino che confermava la differenziazione delle tariffe per il diritto di sosta in base all’attestazione ISEE.

I ricorrenti lamentavano, in  particolare, l’irragionevolezza e l’eccessiva onerosità della tariffa massima pari a € 180 che era stata loro applicata.

Il Tribunale Amministrativo Regionale, con sentenza n. 90 del 17 gennaio, ha ritenuto di respingere le argomentazioni proposte.

La delibera adottata dal Comune è da ritenersi legittima in quanto da corretta applicazione all’art. 7 del Codice della Strada. La norma prevede che nei centri abitati, sia possibile individuare delle “aree destinate al parcheggio”. In tali zone la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta. Il tutto anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe.

La decisione del Municipio “di assoggettare a tariffa progressiva l’utilizzo particolare del sedime stradale” non appare né ‘abnorme’ né ‘sproporzionata’.

Una valutazione espressa in base “all’obiettivo di diminuire il numero di automobili che circolano e parcheggiano nel centro abitato cittadino”; scopo, quest’ultimo, conforme all’indirizzo contenuto sia nel Piano urbano dei parcheggi che nel Piano urbano della mobilità sostenibile.

Peraltro il costo giornaliero per residenti con ISEE più elevato (circa € 0,49) induce a ritenere “non irragionevole e perciò legittima” la delibera in esame.

Infine, secondo il Collegio amministrativo, la commisurazione della tariffa all’ISEE risponde “a legittime istanze di equità sostanziale”.  Essa consente, infatti, di “applicare un onere differenziato in relazione alla condizione economica dell’abbonato, per la compartecipazione al costo della manutenzione delle strade e dei servizi pubblici”.

 

 

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