Parcheggiare troppo vicino ad un’altra auto, impedendo così al conducente di uscire dalla vettura dal proprio lato, per la Cassazione integra il reato di violenza privata.

Lo stabilisce la Suprema Corte con la sentenza n. 53978/2017.

La vicenda

Un uomo parcheggia la propria vettura tra due auto, poste una avanti e un’altra dietro. Intanto ha un diverbio con un secondo uomo, anch’egli alla guida, che gli rivolge degli insulti diretti alla moglie e alla suocera.
Mentre lo insulta, questo secondo uomo accosta la propria auto a pochi centimetri dalla sua, dal lato del conducente. In questo modo, gli impedisce di uscire dal lato del guidatore, e di uscire eventualmente con la macchina dal parcheggio (avendo anche un’auto davanti e una dietro). Per rispondere agli insulti, il primo conducente è così costretto ad uscire dal lato del passeggero.
Il secondo conducente viene quindi condannato in Appello per il delitto di violenza privata, e si rivolge in Cassazione per annullare la condanna sfavorevole.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte ha però rigettato la domanda del ricorrente. La motivazione è che questi aveva fatto un “uso improprio della propria autovettura che parcheggiava nei pressi dell’auto su cui sedeva la persona offesa a distanza tale (pochi centimetri) da non consentire al conducente di scendere dal suo lato“.
Secondo il ricorrente non si era verificata nessuna violenza privata, poiché non aveva parcheggiato la propria vettura ma l’aveva soltanto “posta in prossimità” dell’altra per discutere con il conducente. Ma la tesi per la Corte non regge.

Per la Cassazione, è violenza privata parcheggiare troppo vicino ad un’altra auto.

Ricordano i giudici che “il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e azione“.
Non vi è dubbio, nel caso di specie, si legge in sentenza, che il ricorrente, “posizionandosi con la propria vettura a pochi centimetri dello sportello lato autista dell’autovettura della persona offesa, la quale, per la presenza di autovetture parcheggiate avanti e dietro, non poteva in alcun modo spostarsi, ha costretto la stessa parte offesa a scendere dal proprio mezzo per affrontarlo in una discussione“.
Avendo costretto la parte offesa a scendere dall’auto dall’altro lato, con tale condotta il ricorrente ha “pesantemente condizionato la libertà di autodeterminazione e movimento della persona offesa“.
 
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