È essenziale dare concreta applicazione al principio di pari dignità dei coniugi e di pieno riconoscimento del lavoro domestico prestato all’interno della famiglia; in mancanza il principio di pari dignità dei coniugi resterebbe una formula vuota

Esiste un rapporto di equi ordinazione e di pari dignità tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell’altro e della casa familiare sebbene, allo stato sia privo di concreto riconoscimento reddituale e il lavoro prestato all’estero del nucleo familiare”.

La vicenda

Nel 2015, con ricorso depositato presso il Tribunale di Roma, il ricorrente aveva chiesto il divorzio dalla propria moglie, dalla quale aveva avuto quattro figli.

I due erano già separati con provvedimento omologato nel 2014 dal giudice della separazione e mai, nel frattempo vi era stato tentativo di riconciliazione.

Nel giudizio per il divorzio, l’uomo aveva esposto di essere un imprenditore nel settore del commercio delle automobili e di aver dovuto sostenere un tenore di vita molto elevato nel corso del matrimonio, a causa del desiderio della moglie di acquisti lussuosi, di spese per abiti e gioielli di lusso, e di aver deciso, insieme con la stessa di trasferire, nel 2012, la propria residenza famigliare negli USA, a Miami, acquistando un immobile da destinare a casa familiare, nella prospettiva di diversificare l’attività imprenditoriale, con successivo trasferimento negli Stati Uniti.

Ma a causa del peggioramento della situazione economica tale progetto non si era mai potuto realizzare e perciò, avevano deciso di fare rientro a Roma.

L’uomo aveva anche esposto che durante la permanenza della famiglia a Miami era stato costretto a locare, per 3.000 euro mensili, la lussuosa casa di famiglia di sua proprietà, per trasferirsi in un immobile di proprietà di una delle società del gruppo, e riuscire a far fronte ai numerosi costi sostenuti dalla famiglia.

A tal proposito egli aveva più volte invitato sua moglie a ridimensionare il tenore di vita familiare; ma dopo aver visto che tale richiesta non era stata accolta, aveva deciso di chiedere la separazione.

Gli accordi di separazione

In sede di separazione i due coniugi avevano deciso di affidare i figli minori ad entrambi, ma con collocamento prevalente presso l’abitazione materna. Egli, invece, avrebbe continuato ad alloggiare presso un’altra abitazione presa in locazione. Avrebbe inoltre, corrisposto alla moglie un contributo di mantenimento di 1.000 euro e 2.000 euro per i figli, oltre al 100% delle spese straordinarie.

Dall’altra parte vi era la moglie, che senza opporsi alla richiesta di divorzio, aveva avanzato a sua volta alternative alle pronunce accessorie.

La stessa aveva dichiarato di non aver mai violato i doveri coniugali e che anzi, su richiesta del coniuge, aveva abbandonato la precedente attività lavorativa per dedicarsi pienamente all’accudimento della prole.

Non aveva mai smentito di aver tenuto un elevatissimo tenore di vita ma che ciò era in linea con le effettive disponibilità dell’ex coniuge e che, anzi, non era vero che questi stava attraversando un periodo di crisi economica.

Domandava, pertanto, le fosse riconosciuto un assegno divorzile di 8.000 euro tenuto conto del fatto che ella era priva di occupazione e di propri redditi, che non aveva mezzi adeguati per provvedere al proprio sostentamento e che fosse nell’impossibilità di trovare un impiego, in ragione dell’età (44 anni) e della mancanza di una pregressa esperienza lavorativa specifica.

La decisione del Tribunale di Roma

Prima di analizzare la vicenda nel merito, il Tribunale di Roma ha fatto subito ricorso al più recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 18287/2018) in materia di natura e presupposti dell’assegno divorzile.

In tale pronuncia è stata definitivamente abbandonata la vecchia nozione di assegno di divorzio, quale strumento avente natura esclusivamente assistenziale, per dare accoglimento ad un nuovo concetto avente natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) ma anche compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partner) ed infine risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) dell’assegno in questione.

Ebbene, alla luce di tale nuova impostazione il giudice capitolino ha emesso la propria decisione facendo un’attenta disamina del caso in esame, senza trascurare concetti importanti quali la pari dignità tra i coniugi, il cd. squilibrio di genere e l’importanza del lavoro domestico.

L’accertamento giudiziale nella determinazione dell’assegno di divorzio

Nella determinazione dell’assegno divorzile il giudice di merito deve prendere come punto di partenza, l’analisi dell’attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenziali dell’ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), per poi compararla e verificare l’esistenza di un eventuale squilibrio tra i due.

Compiuto tale accertamento egli deve valutare se la disparità economico reddituale o, lo squilibrio rilevato, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio, tenuto conto del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all’evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell’altro.

Per fare tale operazione egli dovrà tenere in debita considerazione il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all’evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell’altro, ma soprattutto la durata del vincolo coniugale che rappresenta la chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione e che, perciò, assume una rilevanza pregnante.

La durata del vincolo coniugale e i ruoli all’interno della coppia

“È infatti di immediata evidenza che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l’apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell’altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell’altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale e il lavoro prestato all’estero del nucleo familiare”.

Nella citata sentenza delle Sezioni Unite si è detto anche che: “i ruoli all’interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull’autodeterminazione e sull’autoresponsabilità di entrambi i coniugi all’inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”.

Lo squilibrio di genere

Neppure può trascurarsi il cd squilibrio di genere “che si sostanzia in un elevatissimo tasso di disoccupazione femminile, nell’oggettivo divario retributivo a parità di occupazioni; ed è condizione sociale che inevitabilmente incide sulle scelte individuali, inducendo i coniugi, nella maggior parte dei casi, a preferire che sia la moglie a dedicarsi in via esclusiva o, comunque, prevalente ai compiti di cura e accudimento della famiglia”.

Ebbene queste scelte assumono rilevanza, se provate, “anche con ricorso a presunzioni, nella fase dissolutiva del rapporto coniugale al fine di dare concreta applicazione al principio di pari dignità dei coniugi e di pieno riconoscimento del lavoro domestico prestato all’interno della famiglia; in mancanza il principio di pari dignità dei coniugi resterebbe una formula vuota”.

Alla luce di tali argomentazioni il Tribunale di Roma ha confermato l’obbligo di versamento in capo all’ex coniuge di un assegno di divorzio quantificato in euro 1000 mensili in favore della moglie, con rivalutazione annuale ISTAT, tenuto conto dell’assenza di redditi in capo a quest’ultima, delle oggettive difficoltà di procurarseli e della circostanza che la stessa avesse interrotto l’attività lavorativa con le maternità riducendo in tal modo le proprie competenze lavorative specifiche.

Dott.ssa Sabrina Caporale

 

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