Al via le prime 25mila lettere destinate a disoccupati con almeno 4 mesi di Naspi

Il Ministero del Lavoro e le Regioni hanno trovato l’intesa per lo sblocco degli assegni di ricollocazione previsti dal Jobs act. Si tratta di uno strumento previsto a sostegno delle persone che fruiscono da almeno 4 mesi della Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) che ha l’obiettivo di aiutarli nella ricerca di un’occupazione mediante un servizio personalizzato e di assistenza presso centri per l’impiego e operatori autorizzati.
La misura partirà in via sperimentale affinché si possa valutarne efficacia e impatto sul sistema informativo. Interesserà circa 30mila potenziali beneficiari, estratti casualmente, i quali saranno avvisati personalmente del loro inserimento attraverso lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica o sms.
L’entità dell’assegno dipende dal livello di occupabilità della persona: maggiore è la sua distanza dal mercato del lavoro, maggiore sarà l’assegno e il sostegno per il reinserimento. Nello specifico sono previste tre fasce di importi: da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi (solo in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia), da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi; da 1.000 a 5.000 euro se il risultato occupazionale prevede un contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato).
Chi riceverà la lettera, dovrà completare la registrazione sul sito dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro), inserendo i dati anagrafici ed amministrativi richiesti. Una volta completata la registrazione, si riceverà un voucher del valore fissato per il lavoratore, che verrà pagato all’agenzia che fornisca il percorso di inserimento lavorativo per lo stesso. L’assegno è destinato ai centri per l’impiego che riescano ad ottenere la ricollocazione nel mondo del lavoro del disoccupato, ma solo se il lavoratore viene effettivamente inserito.
La sperimentazione prevede l’affiancamento di un tutor al soggetto destinatario dell’assegno e la proposta di un programma di ricerca intensiva di una nuova occupazione; impegno della persona a svolgere le attività individuate dal tutor e ad accettare le offerte di lavoro congrue (articolo 25 del Dlgs 150/2015). Un eventuale rifiuto ingiustificato farà scattare dei meccanismi di graduale riduzione delle misure di sostegno al reddito (cosiddetti “meccanismi di condizionalità” – articolo 21, commi 7 e 8, del Dlgs 150/2015); sospensione del servizio se la persona ottiene un’assunzione in prova o a tempo determinato e ripresa del servizio nel caso in cui se il rapporto di lavoro abbia avuto una durata inferiore a sei mesi; una sola possibilità di cambiare l’ente che eroga il servizio di assistenza, fino a quando non viene proposta l’offerta di lavoro.

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