Respinto il ricorso di un uomo condannato per concorso in lesioni personali che lamentava la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del Giudice di Pace. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 40171/2018 ribadendo quanto stabilito dalle Sezioni Unite in occasione di un contrasto interpretativo insorto tra le Sezioni della Suprema Corte.

Gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da un uomo, condannato dal Giudice di Pace e in appello per concorso nel reato di lesioni personali. L’imputato chiedeva però l’annullamento della sentenza lamentando, tra gli altri motivi violazione di legge, in relazione al disposto dell’art. 131 bis del codice penale.

A suo avviso, infatti, non era condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la causa di non punibilità non è applicabile al procedimento per i reati di competenza del giudice di pace.

A sostegno della sua tesi il ricorrente portava tre ordini di ragioni.

Innanzitutto, la qualificazione della particolare tenuità del fatto come una causa di non punibilità, limiterebbe il margine operativo dell’art. 530, comma 3, c.p.p. in tema di sentenze di assoluzione. Ne escluderebbe, infatti, l’applicabilità nei procedimenti penali innanzi al giudice di pace, in assenza di norme che stabiliscano espressamente una siffatta deminuitio, come tale incostituzionale.

Si verrebbe a creare, poi, una irragionevole disparità di trattamento con le altre cause di non punibilità. Inoltre, si stabilirebbe che una norma penale non può essere applicata in un processo penale. Il tutto sulla base di una mera interpretazione giurisprudenziale e non per dettato legislativo,

Infine, a detta dell’imputato, l’art. 34 del D.Lgs. n. 274/2000 e l’art. 131- bis c.p. non possono porsi in un rapporto di specialità. I due istituti, infatti, sono connotati da presupposti giuridici diversi l’uno dall’altro. Da una parte c’è una causa di non procedibilità, istituto di natura prettamente procedurale, dall’altra, una causa di non punibilità, istituto di ordine sostanziale.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, respingendo il ricorso in quanto infondato.

Come stabilito dalle Sezioni Unite il rapporto tra l’art.131 bis c.p., e l’art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme. Prevale, infatti, la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace. In tale ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa.

Da qui il rigetto dell’impugnazione, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616, c.p.p.

 

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