Per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo

Lo hanno ribadito i giudici della Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 57353/2018). Nel merito era stato condannato per il reato di omicidio colposo, il motociclista che alla guida del suo mezzo, investiva un pedone nel mentre era intento all’attraversamento della strada in prossimità di accesso ad un ospedale.

In particolare, il giudice di appello aveva evidenziato che sulla base degli accertamenti acquisiti agli atti e dell’esame testimoniale del figlio della persona offesa, il mancato tempestivo avvistamento del pedone, intento nell’attraversamento della sede stradale era senz’altro attribuibile a colpa del conducente, a prescindere dall’inosservanza da parte di quest’ultimo dell’obbligo di avvalersi degli appositi passaggi pedonali, trattandosi di operazione agevolmente percepibile in quanto realizzata su strada rettilinea, adeguatamente illuminata, in prossimità di nosocomio, tenuto altresì conto che il pedone era prevenuto all’impatto dopo aver percorso oltre metà della sede stradale, impiegando un tempo di alcuni secondi, da ritenersi assolutamente sufficiente per consentire al conducente del veicolo una adeguata perlustrazione della strada e per predisporre una manovra di emergenza.

Ebbene, l’attraversamento del pedone non poteva perciò, ritenersi allora né eccezionale né imprevedibile.

La decisione della Cassazione

I giudici della Cassazione hanno confermato la sentenza impugnata posto che essa appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità.

Il giudice territoriale ha rappresentato, in termini del tutto coerenti con le risultanze processuali che, la condotta di guida dell’imputato era certamente improntata a distrazione e mancata perlustrazione della sede stradale, atteso che la presenza del pedone era agevolmente percepibile da un attento utente della strada, sia in ragione della lunghezza dell’attraversamento pedonale.

Il giudice di appello, avrebbe così escluso (correttamente) la ricorrenza di elementi eccezionali perturbatori idonei a precludere all’imputato la possibilità di percepire la presenza della persona offesa intento nell’attraversamento pedonale, laddove secondo l’insegnamento della Suprema Corte, la responsabilità del conducente va esclusa in ipotesi di investimento del pedone che attraversi la sede stradale, solo allorquando lo stesso si trovi nella oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso e imprevedibile (sez. IV, 2.7.2013 n. 33207, Corigliano, Rv. 255995; 16.4.2008 n. 20027).

In ipotesi analoghe a quella in esame, è stato affermato dai giudici di legittimità che per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo (Fattispecie nella quale è stata ritenuta la responsabilità di un motociclista per l’investimento di un anziano pedone i cui movimenti erano agevolmente avvistabili sez. IV, 20.2.2013).

 

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