Se decorre il termine per la definizione del procedimento di rilascio del permesso di costruire la domanda deve ritenersi tacitamente approvata

La disciplina del silenzio-assenso è applicabile al procedimento di rilascio del permesso di costruire. Lo ha stabilito il TAR Calabria, con la sentenza n. 491/2018.

L’organo amministrativo regionale si è pronunciato sul ricorso presentato da un soggetto che si era visto rigettare dal Comune di residenza la richiesta del permesso.

Il TAR ha ritenuto effettivamente di aderire alle argomentazioni del richiedente accogliendo il relativo ricorso in quanto fondato e annullando il provvedimento impugnato.

Secondo il Tribunale, infatti, il procedimento di rilascio del permesso di costruire, è soggetto alla disciplina del silenzio-assenso, ai sensi dell’art. 20 comma 8 del Testo Unico dell’Edilizia.

Tale norma, in tema di ‘procedimento per il rilascio del permesso di costruire’ dispone quanto segue: decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda si intende formato il silenzio-assenso. Fanno eccezione i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.

In altri termini la domanda deve intendersi accettata qualora sia inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio. Il tutto nel caso in cui entro tale scadenza, che si aggira tra i 90 e i 100 giorni, non sia stato opposto il rigetto della richiesta.

Nel caso in esame, il Comune aveva comunicato al ricorrente il proprio diniego al permesso di costruire, “dopo la formazione del silenzio-assenso” sulla richiesta stessa. Il TAR, pertanto, ha ritenuto il rigetto illegittimo.

 

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