Pesce surgelato: è reato quando non viene segnalato sul menu?

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Una sentenza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti sul pesce surgelato al ristorante e sulla mancata indicazione all’interno del menu

Non specificare nel menu la dicitura ‘ pesce surgelato ‘ laddove il prodotto non sia fresco, potrà costare caro al ristoratore. A stabilirlo è una sentenza della terza sezione penale della Cassazione, la n. 4735/2018.

Per i giudici, infatti, il menu una volta consegnato ai clienti o anche semplicemente sistemato sui tavoli di un locale, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei clienti.

Pertanto, il pesce surgelato va indicato come tale.

Nel caso di specie, i giudici hanno confermato la condanna nei confronti di un ristoratore per il reato tentato di cui all’art. 515 c.p.

L’uomo ha fatto ricorso in Cassazione, chiedendo l’annullamento della sentenza d’appello. Questa lo aveva condannato alla pena sospesa di 400 euro di multa, per il reato di cui all’art. 515 cod.pen..

Il ristoratore, quale legale rappresentante della società proprietaria del ristorante, deteneva per la vendita esclusivamente pesce surgelato.

Inoltre, compiva atti idonei alla somministrazione agli avventori prodotti ittici surgelati in luogo di quelli freschi indicati nel menù.

Secondo l’imputato, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto sussistente l’ipotesi di reato di tentativo di frode in commercio dalla mera esposizione di immagini. Queste, sul menu, ritraevano pietanze dalla quali non si potrebbe dedurre, in assenza di apposita lista, se i prodotti fossero freschi o surgelati.

In sostanza, l’immagine pubblicitaria delle pietanze aveva solo valenza “dimostrativa della presentazione del piatto” mentre “è solo con l’inserimento nella lista data agli avventori o posizionata sul tavolo che si manifesta intenzione del ristoratore ad offrire quei prodotti”.

Da qui l’insussistenza del reato contestato. Tuttavia, la Cassazione non era dello stesso avviso.

Per i giudici, infatti, il ricorso è chiaramente infondato e inammissibile.

“Il tentativo del reato di cui all’art. 515 cod.pen. – scrive la Cassazione – è configurato e si verifica quando l’alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all’acquirente una cosa per un’altra ovvero una cosa, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata”.

Pertanto, “costituisce il tentativo del delitto di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande che determinati prodotti sono congelati, giacché il ristoratore ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori”.

Quindi viene superato il contrasto interpretativo sulla configurabilità del tentativo di frode in commercio.

Pertanto, secondo un indirizzo consolidato, “se il prodotto viene esposto sui banchi dell’esercizio o comunque offerto al pubblico, la condotta posta in essere dall’esercente l’attività commerciale è idonea ad integrare il tentativo perché dimostra l’intenzione di vendere proprio quel prodotto”.

Non solo. Il menu che si dà agli avventori “equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei potenziali clienti e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti indicati nella lista”.

Quindi, “anche la mera disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menu, nella cucina di un ristorante, configura il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall’inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore”.

Alla luce di tali considerazioni, i giudici del merito hanno correttamente motivato la responsabilità penale del ricorrente.

Fermo restando che all’interno dell’esercizio commerciale erano presenti esclusivamente provviste congelate.

Infine, quanto alle modalità di rappresentazione dell’offerta dei prodotti, “anche l’esposizione di immagini del prodotto offerto, in luogo della sua descrizione nel menù, è idonea a configurare la condotta di reato, stante la natura diretta a incentivare la consumazione del prodotto”.

 

 

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