Il contribuente che trovi a suo carico un pignoramento trascritto per errore può subire un consistente danno alla reputazione. La Corte di Cassazione si è espressa in merito alla possibilità di chiedere e ottenere un risarcimento

In caso di danno d’immagine del contribuente che si trovi un pignoramento trascritto per errore, chi è che deve risarcire? Secondo l’ordinanza Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 3428/2018, spetta al Fisco porre rimedio.

Infatti, va risarcito il danno alla reputazione e all’immagine provocato dall’erronea trascrizione al contribuente, imprenditore e sindaco.

Nel caso di specie, per i danni causati dal pignoramento trascritto per errore, L’Agenzia delle Entrate ha risarcito il contribuente. Questo dopo che la Cassazione ne ha rigettato il ricorso.

Il caso nasce dalla domanda di un contribuente che, nel chiedere alla banca presso cui era correntista la stipula di un contratto di apertura di credito, su segnalazione dell’istituto bancario aveva verificato l’esistenza di un pignoramento trascritto per errore a suo carico.

Successivamente, la stessa Conservatoria aveva precisato che si trattava di trascrizione nulla poiché basata su decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo. Pertanto, il contribuente chiedeva e otteneva in appello anche il risarcimento dei danni non patrimoniali.

Questo per via della sua attività di imprenditore commerciale, consigliere della provincia e sindaco di un Comune e stante il danno all’immagine e alla reputazione occorsogli.

Per la Corte territoriale, il danno doveva ritenersi provato in via presuntiva. Questo perché lo stato di incertezza e dubbio derivante dall’erronea trascrizione non poteva che aver determinato un pregiudizio all’immagine a carico di un soggetto apparso insolvente, con ovvi riflessi in ordine all’accesso al credito.

Un assunto, questo, dimostrato bene dalla lettera della banca. Questa, rispondendo alla richiesta di stipula dell’apertura di credito, aveva subordinato un nuovo esame della stessa all’esito della cancellazione della nota di trascrizione con richiesta.

In Cassazione ha fatto ricorso l’Agenzia del Territorio ritenendo che alcun danno all’immagine fosse occorso al contribuente.

Tuttavia, la Corte lo ha respinto. Secondo i giudici, la Corte d’Appello ha evinto dal materiale presuntivo, considerato e sintetizzato, la prova che il contribuente fosse “apparso come un debitore insolvente in specifiche relazioni commerciali, e che le sue richieste di finanziamento avevano registrato in prima battuta un arresto, e dunque un discredito creditizio”.

Per i giudici di Cassazione non sono state violate le disposizioni sulla disciplina legale dell’onere probatorio. Così come quelli dei canoni ermeneutici negoziali, o delle presunzioni in relazione al danno non patrimoniale.

Ribadiscono i giudici che quando la prova addotta sia costituita da presunzioni, rientra nei compiti del giudice esprimersi circa l’idoneità degli elementi presuntivi a consentire inferenze che ne discendano. E questo secondo il criterio dell’id quod plerumque accidit, essendo il relativo apprezzamento sottratto al controllo in sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici.

Il danno all’immagine, sebbene non in re ipsa, può essere provato.

Ciò può avvenire allegando fatti da cui si possa dedurre la sua concreta sussistenza e non futilità.

Il giudice a quo, pertanto, ha evinto la gravità dell’apprezzabile lesione alla reputazione, e il significativo pregiudizio alla vita di relazione. Inoltre, ha valorizzato non solo una generica diffusione della notizia in forza della natura pubblica dei registri, bensì specifici contatti con operatori commerciali dell’ambiente territoriale del danneggiato, con ciò rispettando i principi nomofilattici.

 

 

Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623

 

 

Leggi anche:

PIGNORAMENTO DELL’AUTOMOBILE, LA MANCATA CONSEGNA DEL MEZZO FA SCATTARE IL REATO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui