In caso di assistenza fatta da più medici, ognuno di essi non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega
Il caso è quello di due medici, l’una specialista in ginecologia, l’altra dottoressa di Pronto Soccorso, entrambe imputate per lesioni colpose gravi cagionate ad una donna, già sottoposta a intervento di interruzione volontaria della gravidanza, a seguito di malformazione del feto. L’intervento avvenne per via farmacologica, attraverso la somministrazione di un farmaco specifico. Nei giorni successivi la donna più volte ricoverata in Pronto Soccorso per perdite emorragiche consistenti, veniva puntualmente dimessa. Fino a quando, dopo il secondo ricovero e successive dimissioni, la situazione si aggravava inesorabilmente.
La vicenda.
Dopo il secondo malore e l’arrivo in pronto soccorso, la dottoressa di turno che pure aveva compreso la gravità della situazione, anziché valutare autonomamente il caso e procedere al ricovero della paziente, disponendo nuovi accertamenti, “si limitò a prescrivere nuovamente il farmaco già consigliato dallo specialista, salva la necessità di rivedere la paziente in caso di peggioramento”. Ella, in altre parole, preferì mantenere buoni rapporti con la collega, evitando di giungere a una diagnosi differenziale da quella da quest’ultima proposta, piuttosto che tutelare la salute della donna, che nel frattempo veniva nuovamente dimessa.
Con il primo capo di imputazione si contestava invece alla specialista, la condotta altrettanto (gravemente) colposa per non aver riconosciuto, nonostante i sintomi e lo stato di evidente patologia della donna, anche a seguito del secondo episodio emorragico, il quadro clinico gravemente compromesso, ed attivarsi in tal senso, ma rimanendo piuttosto ferma nella propria originaria ed erronea posizione diagnostica.
A detta della ricorrente, inoltre, nessuno dei due medici, la avvertì circa la necessità di provvedere immediatamente dopo le dimissioni dall’Ospedale, all’acquisto del farmaco ed alla sua assunzione intramuscolare.
Vale la pena considerare – ci ricorda la Suprema Corte – che “qualora il medico si trovi di fronte ad un peggioramento non previsto dei sintomi o ad una situazione di evoluzione del quadro clinico od ancora la perdurare della situazione già esistente incompatibile con la terapia somministrata (o- ma non è questo il caso – con eventuali manovre chirurgiche poste in essere) egli deve ripetere la diagnosi differenziale, non potendo semplicemente mantenere la diagnosi già formulata, al fine di modificare eventualmente l’intervento (in questo senso: Sez. V, n. 52411 del 17/12/2014; Sez. IV, n. 34729 del 26/09/2011; Sez. VI, n. 4452 del 03/02/2006).
Sennonché, “nell’ipotesi di cooperazione multidisciplinare fra diversi medici ognuno di loro è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, anche all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune e unico, con la conseguenza ciascun sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”.
Tuttavia, per dare una risposta alla questione in esame, – aggiunge la Suprema Corte – non basta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui “con certezza” (peraltro non risultante dai pareri dei tecnici) – la dottoressa avrebbe dovuto “già dall’esame ecografico accorgersi dei dati sintomatici ed oggettivi” comprovanti un grave quadro patologico della paziente e dunque attivarsi in tal senso. Occorre, piuttosto, l’evidenza dell’errore, cioè la sua rilevabilità secondo criteri di conoscenza comuni alle discipline mediche e comunque, anche in questo caso, avuto riguardo ad una valutazione esclusivamente ex ante.
Nel caso in esame, i giudici di merito avrebbero, inoltre, dovuto dare conto del giudizio controfattuale circa l’utilità della condotta della paziente che, laddove avesse diligentemente seguito le indicazioni dello specialista nell’assunzione del medicinale prescritto, avrebbe potuto evitare il verificarsi dell’evento o ne avrebbe limitato le conseguenze e ciò anche al fine dell’eventuale graduazione della colpa. Ma anche sul punto – aggiungono i giudici della Corte – bisogna ragionare in questi termini: per quale ragione la donna, pacificamente priva di competenze nello specifico settore, avrebbe dovuto, dopo essere stata rassicurata sulla sufficienza del trattamento farmacologico e domiciliare, e dopo esser stata ulteriormente trattenuta in ospedale e poi dimessa, assumere immediatamente il farmaco prescritto? Significherebbe affidare la soluzione ad una valutazione apodittica priva di ragionevolezza logica!
Di qui l’intervento degli Ermellini (IV Sezione Penale, n. 20186/2018), che a fronte di una sentenza di condanna per le due imputate, annulla e rimette nuovamente la causa al giudice di merito.
Avv. Sabrina Caporale
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