Il magistrato onorario appartiene all’Ordine giudiziario. La sua adesione agli scioperi di categoria non incide sul computo della prescrizione

Era stato condannato, in primo grado e in appello, per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 c.p. Il soggetto si era rivolto alla Corte di Cassazione lamentando la violazione da parte della Corte territoriale della normativa sui termini di prescrizione.

Il dibattimento di primo grado, infatti, aveva subito un rinvio a seguito dell’astensione dall’udienza del Vice Procuratore Onorario delegato a svolgere le funzioni del Pm. Questi  aveva aderito allo sciopero proclamato dalla categoria dei magistrati onorari. Secondo il ricorrente, il Giudice di secondo grado avrebbe erroneamente calcolato tale rinvio come periodo di sospensione ai fini del decorso del termine di prescrizione.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 18101/2018, ha ritenuto fondata tale argomentazione.

Gli Ermellini hanno evidenziato come il magistrato onorario appartenga all’Ordine giudiziario. La sua adesione agli scioperi proclamati dagli Organismi rappresentativi della categoria, non può pertanto essere equiparata, quanto agli effetti sul computo della prescrizione, a quella degli avvocati. Il difensore, infatti, è un soggetto processuale cui spettano diritti e doveri diversi.

Tale affermazione non implica una limitazione per gli appartenenti alla Magistratura  onoraria del diritto di aderire ad iniziative di protesta deliberate dalle associazioni di categoria. Semplicemente l’astensione dalle udienze dei magistrati onorari non determina gli effetti di cui all’art.159 c.p.p.

Una diversa conclusione determinerebbe l’interpretazione estensiva di un istituto che ha certamente carattere sfavorevole per l’imputato, sicché, anche sotto tale profilo, deve ritenersi non consentita.

Peraltro, l’adesione all’astensione dalle udienze da parte del vice procuratore onorario non ha mai l’effetto di paralizzare la celebrazione del processo. Il Procuratore della Repubblica, infatti, è tenuto a porvi rimedio procedendo con la sostituzione del soggetto che eserciti le funzioni di Pubblico Ministero. Di conseguenza, anche sotto tale profilo sarebbe arbitraria l’applicazione della norma che prevede la sospensione del corso della prescrizione.

 

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