Se la regola generale è quella della procedibilità a querela in caso di staking, l’art. 612-bis c.p. prevede tre specifiche eccezioni.

Con la sentenza della Corte di Cassazione numero 9952/2018, i giudici si sono occupati della procedibilità di ufficio per stalking fornendo dei chiarimenti importanti.

Se, infatti, la regola generale è quella della procedibilità a querela (revocabile o meno a seconda dei casi), l’art. 612-bis c.p. prevede tre specifiche eccezioni.

Il reato di atti persecutori, in base a quanto previsto dall’ultimo comma dell’articolo 612-bis del codice penale, è generalmente punibile a querela della persona offesa.

Questa può essere proposta entro sei mesi e può essere oggetto solo di remissione processuale.

Laddove poi il fatto venga commesso mediante minacce reiterate, nei modi previsti dal secondo comma dell’articolo 612 del codice penale, la querela è sempre irrevocabile.

Lo stesso articolo 612-bis, tuttavia, prevede anche la procedibilità di ufficio per stalking in alcune circostanze.

In particolare, vi sono tre casi in cui ciò è possibile.

Il primo è quando il fatto sia commesso nei confronti di un minore. La procedibilità di ufficio per stalking è possibile anche se il fatto è commesso nei confronti di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge numero 104/1992. In ultimo, ciò può avvenire se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

Ebbene, se le prime due ipotesi non lasciano spazio a dubbi interpretativi, lo stesso non può dirsi per la terza circostanza.

Quest’ultima, infatti, fa scattare la procedibilità d’ufficio del reato di atti persecutori.

Quando, infatti, può parlarsi effettivamente di connessione?

A riguardo interviene proprio la pronuncia in oggetto della Corte di Cassazione. Con tale sentenza, i giudici hanno chiarito che la connessione di cui all’ultimo comma dell’articolo 612-bis del codice penale non va identificata solo nella connessione in senso processuale della quale si occupa l’articolo 12 del codice di procedura penale.

Infatti, ai fini della procedibilità dello stalking, rileva anche la connessione in senso materiale.

Questa si verifica “ogni qualvolta l’indagine sul reato perseguibile di ufficio comporti necessariamente l’accertamento di quello punibile a querela, in quanto siano investigati fatti commessi l’uno in occasione dell’altro, oppure l’uno per occultare l’altro oppure ancora in uno degli altri collegamenti investigativi indicati nell’art. 371 c.p.p., e purché le indagini in ordine al reato perseguibile di ufficio siano state effettivamente avviate”.

 

 

 

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