Non è impedito all’Organo disciplinare di utilizzare atti del procedimento penale, come pure di acquisire nuovi documenti o disporre l’escussione dei testimoni

La Commissione dell’albo degli odontoiatri aveva irrogato ad un proprio iscritto la sanzione della radiazione dall’esercizio della professione di odontoiatra avendolo ritenuto colpevole di condotte contrarie al decoro e al corretto esercizio della professione.

Il dentista era stato imputato del delitto di appropriazione indebita aggravata, in relazione all’incasso (sotto forma di erogazione di finanziamento) di compensi per cure odontoiatriche non eseguite o non ultimate e all’impossessamento di somme di denaro in danno di colleghi e altri operatori economici.

A tal fine, la Commissione aveva riconosciuto valore probatorio agli atti delle indagini preliminari, apprezzandoli “sotto un profilo squisitamente deontologico-professionale”.

Il ricorso per Cassazione

In tal modo – a detta del ricorrente – l’Ordine professionale avrebbe violato le regole che attengono alla interpretazione e all’utilizzo degli atti processuali, in particolare quelli acquisiti nel procedimento, ancora pendente, anche successivamente alla instaurazione del procedimento disciplinare.

Ma il motivo non è stato accolto “perché privo di pregio”.

La Corte di Cassazione (sentenza n. 17556/2019) ha, innanzitutto, dichiarato la legittimità della mancata sospensione del procedimento disciplinare in attesa della definizione del processo penale a carico del dentista per il reato sopra citato.

È stato, in proposito, già affermato che “la sospensione del processo è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro gidice, sia imposta da un’espressa disposizione di legge, ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatorio per il giudice, ed è meramente facoltativa, sicché disporla o non rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.

Ne consegue che, allorquando pendano nei confronti della medesima persona, contemporaneamente, un procedimento penale ed un procedimento disciplinare, quest’ultimo non deve essere necessariamente sospeso salvo che la sospensione non risulti essere imposta da una specifica disposizione di legge, perché la definizione del procedimento penale non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico del giudizio disciplinare, dal momento che questo si fonda sul diverso presupposto della violazione di regole deontologiche e non penali.

La decisione

Non è impedito, dunque, all’Organo disciplinare di utilizzare atti del procedimento penale, come pure di acquisire nuovi documenti o disporre l’escussione dei testimoni.

Nel caso di specie, la Commissione disciplinare aveva perciò, legittimamente, utilizzato sia elementi acquisiti dal processo penale in corso, (che aveva poi, autonomamente considerato e valutato alla luce dei principi deontologici a fondamento del potere disciplinare ordinistico), sia le risultanze emerse da autonomi accertamenti condotti dal medesimo Consiglio dell’ordine.

La redazione giuridica

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