Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate le modalità applicative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. C’è tempo fino al 31 maggio 2019

Sono pronte le modalità applicative per la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione redatti dall’Agenzia delle Entrate o dalla Guardia di Finanza. In particolare, di quelli consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del Dl n. 119/2018.

L’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha adottato un provvedimento che definisce le modalità di versamento di quanto dovuto. Viene inoltre chiarito come dovrà essere presentata la dichiarazione prevista dalla norma per regolarizzare le violazioni constate nel processo verbale.

Le Entrate chiariscono che sono integralmente e complessivamente dovuti tutti i tributi ed eventuali contributi, autoliquidati dal contribuente sulla base dei rilievi constatati. E’ previsto, tuttavia, lo sconto integrale delle sanzioni amministrative e degli interessi.

La definizione “integrale” deve riguardare tutte le violazioni contenute nel processo verbale riferite ad un singolo periodo d’imposta. Ciò significa che, qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta.

Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi.

Sono escluse, invece, le violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro). Così come quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale. Queste ultime sono regolarizzabili tramite la definizione agevolata disciplinata dall’articolo 9 del Dl n. 119/2018. Possono inoltre essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi di imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.

Il contribuente che intende avvalersi della definizione deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le relative dichiarazioni. Nella dichiarazione vanno esposti a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato esclusivamente i componenti e i maggiori imponibili, imposte e contributi derivanti dalle violazioni constatate nel processo verbale.

Il termine per il versamento, in unica soluzione o della prima rata, scade il 31 maggio 2019. In caso di pagamento rateale, il versamento delle somme può essere effettuato in venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno pagate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Anche i soggetti partecipanti a società di persone o trasparenti possono definire in via agevolata il reddito di partecipazione imputato pro quota dalla società partecipata. A tal fine, i soci possono presentare la dichiarazione per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione a loro imputabili, sulla base dei dati presenti nel prospetto dichiarativo che la società deve rilasciare tempestivamente a ciascun socio a seguito della presentazione della propria dichiarazione con la quale ha inteso definire le violazioni constatate col processo verbale.

 

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