Per la Cassazione i segni di riconoscimento della prova concorsuale scritta devono consistere in chiare e strane apposizioni grafiche

Non era stata ammessa alla partecipazione di una prova concorsuale orale non avendo raggiunto, nella prova pratica, il punteggio minimo richiesto. La candidata, ritenendo ingiusta l’esclusione si era rivolta al TAR per chiedere l’annullamento del provvedimento.

La Commissione esaminatrice, secondo la ricorrente, non avrebbero dato corretta applicazione né al dettato costituzionale, né alla normativa relativa al procedimento amministrativo.

L’articolo 97 della Carta costituzionale stabilisce, infatti, che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La legge n.241/1990, invece, dispone che ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti lo svolgimento dei pubblici concorsi deve essere motivato.  La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

Nel caso in esame, la candidata lamentava, più specificamente, una “insufficiente motivazione espressa con il voto numerico, in assenza di un’idonea predeterminazione dei criteri di valutazione”. Questi ultimi sarebbero stati “estremamente generici ed inadeguati a comprendere le ragioni dei voti attribuiti”.

Infine, la ricorrente evidenziava anche come una delle colleghe ammesse alla prova orale non fosse stata esclusa, nonostante avesse redatto la prova scritta in stampatello.

Una forma di scrittura che, a suo dire, avrebbe rappresentato un indice di riconoscibilità del compito.

Il Tribunale amministrativo dell’Abruzzo, con la sentenza n. 566/2017, ha ritenuto di aderire parzialmente alle argomentazioni proposte, annullando il provvedimento impugnato. Alla base della decisione il riconoscimento della genericità dei criteri valutativi.  La ricorrente non era stata messa in condizione di comprendere le “ragioni della decisione della pubblica amministrazione di ritenere insufficiente il proprio compito”.

La candidata non poteva tuttavia pretendere  la “rivalutazione delle prove scritte e teorico pratiche”. Ciò avrebbe determinato un’inammissibile sostituzione del giudizio del giudice amministrativo a quello della Commissione, in violazione del principio di separazione dei poteri.

Con riferimento alla validità della prova scritta redatta in stampatello dalla collega, invece, le argomentazioni sostenute dalla ricorrente sono state ritenute infondate.

Secondo il TAR, infatti, “i segni di riconoscimento della prova scritta devono consistere in chiare e strane apposizioni grafiche”. Queste devono essere tali da consentire al lettore di individuare significativamente il soggetto autore.

L’utilizzo della scrittura in stampatello, di conseguenza, deve ritenersi consentita, salvo esplicito divieto nel bando. Tale modalità non viola l’anonimato e risponde “al comprensibile timore del candidato” che la sua grafia in corsivo non renda ben comprensibili le proprie argomentazioni.
 

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