Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di una clinica contro la sanzione inflitta dalla CAO per aver omesso il nominativo del Direttore in una campagna di pubblicità sanitaria

Non aveva indicato il nome del Direttore Sanitario in una campagna di pubblicità sanitaria. Per tale motivo una clinica odontoiatrica si era vista comminare dalla sezione provinciale della Commissione Albo Odontoiatri una sanzione consistente nella chiusura dell’attività per un periodo di sei mesi.

La struttura aveva impugnato il provvedimento invocando l’art. 2 della Legge n. 248/2006 in materia di liberalizzazioni. La norma, contenuta nella cosiddetta Legge Bersani, prevedeva infatti la  rimozione del divieto di pubblicità per i professionisti della sanità.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3467/2018 pubblicata lo scorso 8 giugno, ha ritenuto invece di confermare la sanzione. La rimozione del divieto prevista dalla disposizione richiamata dalla clinica, infatti, non implica anche la rimozione di ogni procedimentalizzazione e controllo nell’esercizio della pubblicità.

L’art.2 della legge n.248/2006 attribuisce agli Ordini la verifica della trasparenza e veridicità del messaggio.

Pertanto, l’indicazione del nominativo del direttore sanitario non può essere mancante. La sua omissione rappresenta una violazione del principio della trasparenza.  Infatti, rende impossibile ai cittadini ricondurre l’informazione pubblicitaria a un legittimo esercente della professione odontoiatrica, quale garante della sicurezza delle cure erogate nella struttura complessa.

La decisione del Consiglio di Stato è stata accolta con estrema soddisfazione dalla CAO Nazionale. La sentenza, si legge in una nota, ha infatti ribadito “l’illegittimità di modalità pubblicitarie che – in concreto – comportino una diminuzione della comprensione del messaggio da parte dei consumatori-pazienti, vanificando in sostanza la rilevanza dell’indicazione del direttore sanitario quale responsabile dell’organizzazione tecnico-sanitaria e la riferibilità dello stesso alla struttura pubblicizzata”.

Per il presidente CAO, Raffaele Iandolo la sentenza pone finalmente “una pietra miliare sulla vexata quaestio della pubblicità sanitaria da parte delle cliniche odontoiatriche”. “Gli Ordini – sottolinea Iandolo – avranno ora un’arma in più per vigilare con rinnovata attenzione, verificando la rilevanza dell’indicazione del direttore sanitario quale responsabile dell’organizzazione tecnico-sanitaria e del messaggio pubblicitario trasferito ai pazienti”.

 

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